Risarcimento: intervento della CEDU sulla prescrizione


 

 

Con sentenza resa l’11 marzo 2014 la Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo (CEDU) ha affrontato il problema della decorrenza della prescrizione nel caso di dannilungolatenti, nella specie da amianto, ovvero di quei danni che si manifestano, come le epatiti post-trasfusionali, solo molti anni dopo il compimento dell’illecito che li ha provocati.

Da quello che emerge dal comunicato stampa pubblicato sul sito della CEDU, sembrerebbe che la Corte abbia sancito che, in questi casi, il termine di prescrizione possa decorrere, pena la violazione dell’art. 6 comma 1 della Convenzione, solo da quando sia scientificamente dimostrato che il danneggiato è consapevole di avere contratto una certa patologia.

In altre parole, secondo la Corte il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da epatite post-trasfusionale non potrebbe decorrere se il danneggiato non sia già consapevole di avere contratto la malattia.

Nella sentenza la Corte ha anche ribadito che è del tutto legittimo assoggettare i diritti al risarcimento di un danno ad un termine prescrizione, in quanto questo corrisponde a indubbie esigenze di certezza dei rapporti giuridici.

La pronuncia non pare quindi di particolare utilità per i danneggiati da epatite, in quanto i principi ivi sanciti sono da tempo consolidati anche nella giurisprudenza italiana.

In caso contrario, e quindi qualora la sentenza contenesse altri aspetti degni di nota, ne darò notizia sul sito.

 

  

Alberto Cappellaro