Con tre recenti pronunce la Suprema Corte ha ribadito che il Ministero della salute può essere condannato a risarcire i danni conseguenti a contagi da sangue infetto anche qualora il contagio sia precedente al 1978.
Con ordinanza n. 22416/2017 la Corte ha stabilito che “in caso di patologie conseguenti ad infezione da virus HBV, HIV e HCV, contratte a seguito di emotrasfusioni o di somministrazione di emoderivati, non sussistono eventi autonomi e diversi ma solo manifestazioni patogene dello stesso evento lesivo, sicché anche prima dell’anno 1978, in cui il virus dell’epatite B fu definitivamente identificato in sede scientifica, con conseguente scoperta dei mezzi di prevenibilità delle relative infezioni, è configurabile la responsabilità del Ministero della salute per l’omissione dei controlli in materia di raccolta e distribuzione del sangue per uso terapeutico e sull’idoneità dello stesso ad essere oggetto di trasfusione, già consentiti dalle conoscenze mediche e dai dati scientifici del tempo”.
Con ordinanze n. 22832/2017 e n. 22833/2017 la Cassazione ha confermato che “già a partire dalla data di conoscenza del rischio del contagio dell’epatite B, comunque risalente ad epoca precedente al 1978 (anno in cui questo virus fu definitivamente identificato in sede scientifica), sussiste la responsabilità del Ministero della salute, che era tenuto a vigilare sulla sicurezza del sangue e ad adottare le misure necessarie per evitare i rischi per la salute umana, anche per il contagio degli altri due virus (cfr. Cass., 29/8/2011, n. 17685 con cui è stata cassata la sentenza impugnata che aveva escluso la responsabilità del Ministero della salute per i danni provocati dal contagio dell’epatite C in occasione di trasfusioni di sangue infetto eseguite nell’anno 1973). Pertanto, l’obbligo di controllo gravante sul Ministero non può non ritenersi operante anche anteriormente alle … date di conoscenza dei singoli virus in quanto volto a garantire che il sangue utilizzato per le trasfusioni o per gli emoderivati fosse esente da virus e che i donatori non presentassero alterazione delle transaminasi, in adempimento di obblighi specifici posti dalle fonti normative speciali in materia (Sez. 6 – L, 04/02/2016 n. 2232 Rv. 638719 – 01)”.
Alberto Cappellaro e Sabrina Cestari