Rivalutazione: dal 4 luglio competente il giudice di pace?


 
L’art. 45 comma 1 lett. c della legge 18 giugno 2009, n. 69 (“disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile“, pubblicata in G.U. n. 140 del 19/6/2009, suppl. ordinario n. 95) ha modificato l’art. 7 del codice di procedura civile, che disciplina la competenza del giudice di pace.
Per effetto di questa modifica, a partire dal 4 luglio 2009 il giudice di pace diventa competente, in via esclusiva (e quindi qualunque sia il valore della controversia) anche per “le cause relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali“.
Occorre chiedersi, quindi, se a partire dalla data sopra indicata le cause in cui si domanda la rivalutazione dell’indennità integrativa speciale debbano radicarsi davanti al giudice di pace.
Ad una prima lettura della norma, mi pare preferibile una risposta negativa.
La rivalutazione dell’indennità integrativa speciale costituisce una parte del capitale dell’indennizzo previsto dalla legge 210/92: lo conferma la circostanza che i giudici, quando accolgono la domanda di condanna al pagamento degli arretrati non corrisposti, liquidano anche gli interessi legali dalle singole scadenze al saldo (e con riferimento ai ratei maturati dopo il 121° giorno dalla presentazione della domanda di indennizzo).
Se si trattasse di rivalutazione da ritardo (e cioè dell’istituto cui fa riferimento l’art. 442 c.p.c.) gli interessi non potrebbero essere liquidati: quando il debitore è un ente pubblico, infatti, il tardivo riconoscimento della prestazione principale dà diritto o agli interessi o alla rivalutazione (da ritardo), ma non ad entrambi.
La rivalutazione da ritardo (art. 442 c.p.c.) e quella dell’indennità integrativa speciale sono tra l’altro due istituti completamente diversi.
Innanzi tutto perchè, come si è appena evidenziato, solo la prima è “rivalutazione”, mentre la seconda è una “quota capitale”.
Inoltre perchè la loro finalità è differente: la rivalutazione da ritardo, come spiega la parola stessa, serve a compensare il creditore per il pagamento tardivo del proprio credito; quella sulla I.I.S., invece, ha lo scopo di adeguare l’indennizzo alle variazioni del costo della vita.
Adeguamento effettuato sulla base non del tasso di inflazione reale, bensì di quello programmato.
In sintesi, mi pare che la rivalutazione sulla I.I.S. non costituisca un accessorio da ritardato pagamento di una prestazione assistenziale.
Va anche riconosciuto, peraltro, che non può escludersi a priori che l’intenzione del legislatore sia quella di assegnare al giudice di pace tutte le cause nelle quali, una volta che sia stato riconosciuto il diritto alla prestazione principale, il danneggiato chieda al giudice il ricoscimento di importi che non gli siano ancora stati liquidati.
In altre parole, secondo questa ricostruzione si dovrebbe andare dal giudice del lavoro quando il diritto alla prestazione assistenziale sia ancora contestato; al giudice di pace in tutti gli altri casi.
Va detto che un’interpretazione di questo genere presuppone una lettura del tutto a-tecnica (e forse anche a-giuridica) del concetto di “accessori da ritardato pagamento“.
La soluzione di questo problema si potrà forse rinvenire nei lavori preparatori della riforma, che mi riservo di esaminare appena possibile.
Non escludo, infine, che la formulazione poco chiara della norma indurrà gli avvocati degli enti a sollevare eccezioni processuali, con un conseguente allungamento dei tempi del processo.
Il risultato esattamente opposto, presumo, a quello che il legislatore si proponeva di raggiungere con questa (ennesima e complessivamente disorganica) riforma del processo civile.
 
Alberto Cappellaro