Come è ormai noto è stata pubblicata su diversi siti internet una bozza del decreto ministeriale.
Il testo non è quello ufficiale e quindi i commenti che seguono sono necessariamente provvisori.
Va innanzi tutto rilevato che nel decreto non vi è traccia del controllo caso per caso dell’Avvocatura dello Stato di cui si parlava nel parere del Consiglio di Stato.
L’art. 2 del decreto, invece, stabilisce che “per la stipula delle transazioni si tiene conto dei principi generali in materia di prescrizione del diritto”: un criterio di portata generale e potenzialmente dirompente, ma ciò nonostante stranamente ignorato dal Consiglio di Stato.
L’esistenza della prescrizione (che va eccepita in certi modi ed entro certi termini) può essere dichiarata solo da un giudice: non certo dal Ministero, parte nei giudizi.
E’ possibile che i principi generali cui fa riferimento il decreto siano quelli statuiti nella sentenza 581/08 della Corte di cassazione: se così fosse, sarebbero prescritti tutti coloro che hanno iniziato la causa 5 anni dopo aver domandato l’indennizzo (salve le eventuali interruzioni della prescrizione, peraltro del tutto ignorate dal decreto).
Principi tutt’altro che pacifici.
E’ quindi fondamentale capire come il Ministero intenda attuare la norma sopra indicata: escludendo tutti i (presunti) prescritti ovvero riconoscendo loro un risarcimento inferiore.
Omesso per il momento ogni commento circa la seconda opzione, è evidente che la prima contrasterebbe con le reiterate assicurazioni, ribadite dal Dott. Palumbo anche all’ultima riunione del 27 gennaio scorso, circa la volontà politica di transigere con il maggior numero di danneggiati possibili.
Alberto Cappellaro