Nella seduta del 19 febbraio 2009 la Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato ha nuovamente esaminato il decreto predisposto dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in attuazione di quanto previsto nelle leggi 222 e 244 del 2007.
Premesso che il testo del decreto non è ancora noto, è possibile formulare alcune osservazioni sulla base di quanto emerge dal predetto parere.
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1) Trasmissione delle domande di adesione alla transazione
Sul punto il Ministero avrebbe preso atto delle osservazioni formulate dal Consiglio di Stato, prevedendo che:
a) le domande potranno essere trasmesse anche in modalità diversa da quella informatica, “qualora sia motivata l’impossibilità di avvalersi dello strumento informatico”;
b) la carenza della documentazione trasmessa a supporto della domanda ovvero la trasmissione di dati personali falsi, carenti o incompleti non comporterà più l’inammissibilità della richiesta di adesione alla transazione.
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2) Criteri generali di ammissione alla transazione
2a) ascrivibilità tabellare
Potranno accedere alla transazione soltanto coloro ai quali sia stato riconosciuto un danno ascrivibile alla Tabella A annessa al D.P.R. 834/1981 (tabella in base alla quale viene attribuita la categoria dell’indennizzo): danno che dovrà essere stato accertato dalle competenti Commissioni medico legali.
In merito occorre rilevare che:
– non si comprende perché nel parere non si parli dell’ascrivibilità riconosciuta dall’Ufficio medico legale del Ministero della salute;
– non si tiene in alcun conto del danno permanente (e quindi irreversibile) eventualmente accertato da un CTU (Consulente medico legale) nominato dal giudice nel corso del giudizio: danno che talora viene riconosciuto anche a coloro che, ai sensi della legge 210/92, sarebbero non ascrivibili;
– non si tiene (almeno apparentemente) conto del danno permanente (e quindi irreversibile) eventualmente riconosciuto al danneggiato con una sentenza.
2b) nesso causale trasfusioni/somministrazioni/vaccinazione – malattia
Potranno accedere alla transazione soltanto coloro cui sia stato riconosciuto che la patologia è stata contratta a causa della trasfusione (ovvero somministrazione di emoderivati ovvero vaccinazione).
Il riconoscimento deve essere effettuato da:
– una Commissione medico-legale
– l’Ufficio medico legale del Ministero della salute
– un giudice, con una sentenza.
Anche in questo caso nulla si dice su eventuali Consulenze medico-legali favorevoli al danneggiato.
2c) nesso causale malattia-decesso
Dal testo del parere, parrebbe che si prescinda dal nesso tra la malattia e il decesso.
Nesso che peraltro viene utilizzato come criterio per la determinazione degli importi dovuti agli eredi degli emotrasfusi occasionali e dei vaccinati.
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3) Tipologia di atti transattivi e somme offerte: emofilici e talassemici
Per talassemici ed emofilici si prevede la necessità di adottare criteri di “assoluta coerenza” alle transazioni ex lege 141/2003: vengono pertanto richiamati i criteri di cui al decreto del Ministro della salute del 3 novembre 2003.
Viene pertanto prevista la stipulazione di tre tipi di atti transattivi, a seconda del beneficiario, con la corresponsione dei seguenti importi massimi:
a) agli aventi causa di danneggiati deceduti € 619.748,28
b) ai danneggiati viventi con sentenza favorevole € 464.811,21
c) ai danneggiati viventi senza sentenza favorevole € 413.165,52
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4) Tipologia di atti transattivi e somme offerte: emotrasfusi occasionali e vaccinati
Per emotrasfusi occasionali e vaccinati, ferma restando la tipologia di atti transattivi sopra indicata, vengono dettati ulteriori criteri.
In particolare si prevede che nella determinazione delle somme offerte ai danneggiati si debba tener conto, oltre all’eventuale pronuncia di una sentenza favorevole, anche dei seguenti parametri:
– l’entità del danno subito (si presume, sotto forma della categoria attribuita in sede di indennizzo);
– l’età del soggetto al momento della manifestazione del danno;
– l’eventuale nesso tra malattia e decesso (per gli eredi di coloro che sono deceduti);
– il tipo di vaccinazione obbligatoria subita (per i vaccinati).
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5) Presenza di una sentenza di condanna per importi superiori a quelli previsti dal decreto
In questo caso il Ministero dovrebbe proporre una transazione di importo pari a:
– l’80% del risarcimento riconosciuto dalle sentenze di tribunale;
– il 90% del risarcimento riconosciuto dalle sentenze di corte di appello.
Il risarcimento deve intendersi al lordo di interessi, rivalutazione e spese legali.
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6) Transazioni con danneggiati che non hanno ancora ottenuto una sentenza favorevole
Il Consiglio di Stato si esprime in merito in maniera molto sibillina, osservando testualmente che “per quanto concerne invece la stipula delle transazioni nei casi in cui non sia ancora intervenuta una sentenza, ma risulti solo instaurato il giudizio, l’Amministrazione sarà assistita dall’Avvocatura dello Stato, la quale, dovendosi esprimere su ciascuna proposta transattiva, potrà opportunamente suggerire, caso per caso, se vi sia o meno l’interesse a transigere”.
Va innanzi tutto chiarito che tale criterio è di portata generale e si applica pertanto a tutti gli interessati alla transazione.
Nell’ultima riunione del 27 gennaio 2009, il Dott. Palumbo affermò che il Ministero contava di firmare le transazioni entro il prossimo autunno.
Conseguentemente non appare agevole immaginare come l’Avvocatura dello Stato possa esprimere un siffatto parere in tempi così brevi e con riferimento ad un numero di posizioni che il Ministero ha quantificato in non meno di cinquemila.
Non appare inoltre chiaro se quando si parla di Avvocatura dello Stato si faccia riferimento all’Avvocatura Generale di Roma ovvero anche alle singole Avvocature Distrettuali, aventi sede presso le varie Corti di appello: con l’ovvio rischio, in questo caso, di pareri diversi per situazioni identiche o comunque simili e, quel che è peggio, parametrati ai diversi orientamenti delle corti di appello italiane in merito alla decorrenza della prescrizione e/o all’anno a partire dal quale una trasfusione (o somministrazione o vaccinazione) possa dare astrattamente origine ad una pretesa risarcitoria contro il Ministero della salute.
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Per quello che si può desumere dal testo del parere del Consiglio di Stato, si deve concludere che il margine di discrezionalità dell’Amministrazione rimane notevole (anche se questa volta l’organo amministrativo ha ritenuto di dare parere favorevole al testo) e, soprattutto, di assai dubbia compatibilità con il criterio generale di analogia e coerenza con le transazioni del 2003, citato nelle leggi 222 e 244 del 2007: criterio contenuto in una norma di rango superiore al provvedimento esaminato dal Consiglio di Stato.
Alberto Cappellaro