Con sentenza n. 28/2009 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 1 comma 3 della legge 210/92 nella parte in cui non prevede che l’indennizzo spetti anche “ai soggetti che presentino danni irreversibili derivanti da epatite contratta a seguito di somministrazione di derivati del sangue”.
In caso contrario vi sarebbe una ingiustificata disparità di trattamento con coloro che hanno contratto infezioni da HIV, ai quali la legge 210 riconosce l’indennizzo nel caso di contagio tanto da somministrazione di sangue (come già accadeva per i trasfusi), quanto di emoderivati.
Nel caso di specie l’epatite era conseguenza della somministrazione di siero antitetanico per via intramuscolare: e precisamente di immunoglobuline antitetano, ottenute “mediante un complesso meccanismo di filtrazione di sangue umano” (così la consulenza tecnica disposta nel giudizio di rimessione).
Alberto Cappellaro