Risarcimento: Milano si esprime sui rischi delle trasfusioni


Con sentenza n. 5692/11, redatta dalla dott.ssa Giovanna Gentile, presidente della decima sezione civile, il Tribunale di Milano ha preso posizione sullo stato della scienza medica in materia di trasfusione e sulla conoscenza dei rischi ad essa connessi, rapportandoli agli obblighi di vigilanza e controllo gravanti sul Ministero della salute.

Dopo aver rilevato che “la prima segnalazione di epatite trasmessa dal siero umano risale addirittura al 1938” e che nel “1943 è uscita la prima pubblicazione in cui erano descritte epatiti comparse a breve distanza di tempo da trasfusione di sangue e plasma“, il Tribunale osserva che “a metà degli anni sessanta vari scienziati pubblicarono lo studio cui si deve la scoperta … dell’antigene Australia“, antigene di cui “negli anni successivi ( 1968 ) fu evidenziata la sua correlazione con il virus dell’epatite b“, aggiungendo anche che “poco dopo si poterono introdurre test in base ai quali selezionare i donatori di sangue“.

Per quanto concerne la consapevolezza dei rischi associati alle trasfusioni il Tribunale osserva che, “per quel che riguarda la situazione italiana, nella letteratura specialistica può leggersi che ‘ nel 1973 quando avviene l’introduzione nella pratica diagnostica dei marchi reattori sierologici dell’epatite a e dell’epatite b, risulta dimostrato che la maggior parte delle epatiti post trasfusionali non era imputabile ai due virus e quindi si pensò a una nuova entità nosologica denominata epatite non a non b’ … Alla luce di quanto sopra e della consapevolezza del rischio di contagio, già allora esigibile quanto meno dagli Operatori professionali e dunque a fortiori dal ministero preposto alla tutela della salute pubblica … deve ritenersi che fin dai primi anni ’70 diligenza e prudenza imponessero … al ministero la … massima attenzione alla materia e l’imposizione di regole e protocolli che riducessero al minimo le possibilità di trasmissione di malattie epatiche attraverso l’uso di liquido ematico … In altre parole per il generale obbligo del neminem laedere derivante dall’articolo 2043 c.c. deve ritenersi che le conoscenze scientifiche rendessero doverosa per il soggetto titolare del potere di vigilanza in materia sanitaria” sul sangue e sui suoi derivati  “e per le amministrazioni sanitarie che se ne servivano, l’adozione di misure precauzionali che se compiutamente attuate avrebbero grandemente ridotto le possibilità di contagio del trasfuso e di procurargli danno, nella maggior parte dei casi permanente, alla salute“.

Oltre all’art. 2043 c.c., il Tribunale ritiene violato anche l’art. 1 della legge 296/1958, che impone al Ministero della salute di tutelare la salute pubblica: un dovere che comporta l’obbligo “di adottare tutte le misure possibili secondo la migliore scienza medica al fine di verificare la sicurezza del sangue trasfuso e di adoperarsi per evitare o ridurre il rischio di contagio“.

Un obbligo che il Ministero non ha invece adempiuto correttamente: secondo il Tribunale, infatti, l’ente mancò “di predisporre una azione coordinata di promozione e implementazione delle concrete possibilità di contenimento trasfusionale e di buon uso del sangue o del suo derivato; nonché l’adozione di metodi di selezione dei donatori … in base a criteri anamnestici più rigorosi di quelli contenuti nel regolamento di esecuzione della legge 592/67 … Inoltre vi fu grave ritardo nella formulazione del piano del sangue attuato soltanto nel 1994, volto a garantire l’autosufficienza nazionale, nonchè nell’adozione di metodiche di disattivazione virale che l’esperienza scientifica aveva dimostrato efficaci e sicure già dal 1940 … Infine sono mancati a lungo controlli efficaci e puntuali sui canali di approvigionamento, sulla distribuzione, sulle modalità e sulle cautele seguite nella preparazione“: misure adottabili già prima delle trasfusioni oggetto del giudizio (nella specie del 1980 e del 1986).

Alberto Cappellaro