Indennizzo: le sezioni unite confermano la legittimazione del Ministero


Con sentenza n. 12538 del 9 giugno 2011 le sezioni unite della Corte di cassazione hanno confermato che tutte le cause in materia di indennizzo disciplinato dalla legge 210/92 devono essere promosse contro il Ministero della salute: questo a prescindere dalla circostanza che la domanda di indennizzo sia stata depositata prima o dopo il 21 febbraio 2001.

Dopo un’articolata disamina della normativa che regola la materia, le sezioni unite hanno evidenziato che le disposizioni sul contenzioso contenute nei D.P.C.M. 8 gennaio 2002 e 24 luglio 2003 “riguardano solo l’onere dello stesso, ma da esse non si ricava anche una regola processuale sulla legittimazione passiva“; inoltre che “l’art. 5 legge n. 210/1992 continua ad assegnare al Ministro della salute la competenza a decidere il ricorso amministrativo avverso la valutazione della commissione medico-ospedaliera“.

Da tutto questo consegue “che, come il Ministro della salute decide in sede amministrativa pronunciandosi sul ricorso di chi chiede la prestazione assistenziale in esame, analogamente è nei suoi confronti che va proposta l’azione giudiziaria con cui il danneggiato rivendica l’indennizzo“.

Come avevo già anticipato in un articolo pubblicato sulla Rivista critica di diritto del lavoro, personalmente condivido questa interpretazione: in ogni caso mi auguro che questa pronuncia ponga fine ad una incertezza che si sarebbe potuta facilmente evitare se solo il legislatore, al momento delle trasferimento delle funzioni dallo Stato alle Regioni, avesse fatto per intero il proprio dovere, emanando norme chiare e complete.

Alberto Cappellaro