Ho verificato dal sito della Corte costituzionale che sono state assegnate al Dott. Criscuolo tutte le ordinanze ad oggi pubblicate in Gazzetta Ufficiale concernenti l’art. 11 commi 13 e 14 del decreto legge 78/2010, convertito con legge 122/2010, e cioè le norme che hanno stabilito che l’indennizzo ex lege 210/92 non deve essere rivalutato per intero.
Per la discussione delle ordinanze iscritte con i numeri 17/2011 (Tribunale di Reggio Emilia del 17 settembre 2010), 57/2011 (Tribunale di Parma del 30 ottobre 2010), 58/2011 (Tribunale di Parma del 30 ottobre 2010) e 97/2011 (Tribunale di Tempio Pausania del 13 gennaio 2011) è stata fissata la pubblica udienza del 4 ottobre 2011.
Per le ordinanze iscritte con i numeri 88/2011 (Tribunale di Alessandria del 18 gennaio 2011) e 98/2011 (Tribunale di Alessandria del 15 dicembre 2010) è stata invece fissata la discussione in camera di consiglio per il 5 ottobre 2011.
A norma dell’art. 26 legge 11 marzo 1953 n. 87 la discussione della causa può avvenire in camera di consiglio, tra l’altro, “qualora non si costituisca alcuna parte“.
La pronuncia della decisione avviene invece sempre in camera di consiglio e la sentenza viene depositata in cancelleria nei venti giorni successivi.
Alberto Cappellaro