Indennizzo: le novità della manovra correttiva


 

Il decreto legge 6 luglio 2011 n. 98 (entrato in vigore il 6 luglio 2011, giorno della pubblicazione in G.U.  n. 155), convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011 n. 111 (pubblicata in G.U. n. 164 del 16 luglio 2011 ed entrata in vigore il 17 luglio 2011), ha tra l’altro modificato alcune norme del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia).

Per effetto di tali modifiche, il nuovo testo dell’art. 9 comma 1 bis del d.p.r. citato obbliga la parte che iscrive la causa a ruolo a versare il contributo unificato anche “nei processi per controversie di previdenza ed assistenza obbligatorie“, tra i quali sono compresi quelli concernenti l’indennizzo ex lege 210/92.

Tale contributo è pari, ai sensi dell’art. 13 comma 1 lettera a dello stesso d.p.r., all’importo fisso di 37,00 euro.

A norma del nuovo testo del citato art. 9 comma 1 bis il contributo deve però essere versato soltanto da chi è titolare “di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, superiore a tre volte l’importo previsto dall’articolo 76” del medesimo d.p.r. 115/02 (norma, quest’ultima, che stabilisce l’importo che non deve superare chi intende beneficiare del patrocinio a spese dello Stato): un limite, va ricordato, soggetto a periodiche revisioni da parte del Ministro della giustizia.

Secondo la disciplina attualmente vigente dovrà versare il contributo unificato solo chi ha un reddito imponibile ai fini IRPEF superiore a 31.884,48 euro.

Alberto Cappellaro