Con ricorso depositato avanti al TAR del Lazio i Colleghi Giuseppe Collerone e Filippo Calà hanno chiesto l’annullamento di una serie di disposizioni del decreto ministeriale 28 aprile 2009 n. 132, e cioè del provvedimento che contiene la fissazione dei criteri in base ai quali definire le transazioni.
Le norme impugnate erano, tra l’altro:
a) l’art. 2 comma 1 lett. a, che considera presupposto per l’accesso alle transazioni “l’esistenza di un danno ascrivibile alle categorie di cui alla tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834” escludendo, quindi, i non ascrivibili;
b) l’art. 2 comma 2, secondo il quale “per la stipula delle transazioni si tiene conto dei principi generali in materia di decorrenza dei termini della prescrizione del diritto“;
c) l’art. 3, che legittima trattamenti economici differenziati tra emofilici e talassemici da un lato e trasfusi occasionali dall’altro.
Con ordinanza del 6 dicembre scorso il Tar del Lazio, senza decidere nel merito, ha ritenuto doverosa una istruttoria supplementare, imponendo al Ministero della salute di “acquisire il parere della Commissione istituita con d.m. 4.3.2008, posto a fondamento del decreto impugnato, nonché una dettagliata relazione in ordine al procedimento seguito per l’emanazione del decreto gravato ed ai criteri elaborati, con riguardo particolare riguardo a quanto stabilito nel precedente d.m. 3.11.2003“.
Una indagine di questo genere è chiaramente volta ad accertare, tra l’altro, se nella redazione del decreto sia stato rispettato il criterio dell’analogia e coerenza previsto dalla legge istitutiva delle transazioni.
Il TAR ha concesso al Ministero 60 giorni per provvedere e ha fissato la prossima udienza per fine marzo 2012.
Ringrazio Simone Lazzarini per la segnalazione.
Alberto Cappellaro