Rivalutazione: il Ministero adeguerà tutti?


 

Successivamente alla pubblicazione della sentenza con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 11 co. 13 del d.l. 78/2010 si è posto il problema di come il Ministero “darà esecuzione” a questa pronuncia.

Secondo alcune indiscrezioni, l’ente potrebbe rivalutare tutte le posizioni a partire dal secondo bimestre 2012 e quindi dal rateo in pagamento tra fine aprile e i primi di maggio.

Se così sarà, occorrerà capire se questo adeguamento sarà riconosciuto a tutti ovvero soltanto a coloro che hanno ottenuto il riconoscimento del diritto alla rivalutazione con sentenza passata in giudicato.

Inoltre occorrerà vedere se, ed eventualmente nei confronti di chi, il Ministero liquiderà gli arretrati maturati sino a quella data.

Tra fine novembre e inizio dicembre 2011 ho dovuto impugnare in Cassazione due sentenze negative della Corte di appello di Brescia che stavano per passare in giudicato.

Qualche giorno fa ho ricevuto il controricorso del Ministero della salute relativo alla prima di queste due cause.

Essendo i procedimenti ancora in corso non intendo per il momento entrare nel merito delle difese di controparte: certo la linea difensiva adottata non lascia ben sperare, soprattutto per quanto concerne il possibile pagamento spontaneo ai danneggiati degli arretrati maturati sino ad oggi.

Mi pare opportuno, per concludere, evidenziare due osservazioni formulate dal Ministero nelle proprie difese.

Innanzi tutto quella secondo la quale “l’omessa previsione letterale della rivalutazione monetaria dell’indennità integrativa speciale si giustifica anche in base ad un’interpretazione complessiva della norma: il diritto alla rivalutazione opera sul solo importo fisso … mentre non opera sull’indennità integrativa speciale che resta ‘automaticamente’ adeguata“.

Inoltre quella, concernente gli effetti della sentenza della Consulta sui rapporti pendenti: avendo la Corte utilizzato come tertium comparationis una norma entrata in vigore a dicembre 2007, “l’interpretazione autentica dell’art. 2 della legge n. 210/1992 … è da ritenersi costituzionalmente legittima fino all’entrata in vigore dell’art. 2, comma 363 della legge n. 244/2007“.

In altre parole e semplificando, per coloro che non hanno ottenuto il diritto alla rivalutazione con sentenza passata in giudicato, l’adeguamento sarebbe dovuto solo dal 2008 in poi, ma non per gli anni precedenti.

Tesi, credo, che difficilmente potranno trovare accoglimento nelle aule giudiziarie.

 

Alberto Cappellaro