Indennizzo: estensione al vaccino MPR (morbillo, parotite e rosolia)


 

Con sentenza n. 107 del 26 aprile 2012 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 1 comma 1 della legge 210/92, nella parte in cui non riconosce l’indennizzo a coloro che hanno subito danni irreversibili a seguito di vaccinazione contro il morbillo, la parotite e la rosolia.

Per un commento a questa pronuncia, trascrivo qui di seguito quello pubblicato da Sabrina Cestari sul proprio sito.

Alberto Cappellaro

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 107/2012 depositata il 26/04/2012, interviene nuovamente sulla legge 210/92 (indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati), dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 1, della stessa nella parte in cui non prevede il diritto ad un indennizzo nei confronti di coloro che abbiano subìto lesioni e/o infermità, da cui siano derivati danni irreversibili all’integrità psico-fisica, per essersi sottoposti a vaccinazione non obbligatoria ma raccomandata, contro il morbillo, la rosolia e la parotite (MPR vaccino “Morupar”).

La questione di costituzionalità era stata sollevata con ordinanza del 21 dicembre 2010 dal Tribunale ordinario di Ancona in riferimento agli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione.

Nella sentenza de qua la Corte, ripercorrendo i principi già espressi in precedenti pronunce, afferma che “…..nella prospettiva di individuare la ratio della provvidenza indennitaria in ogni situazione in cui il singolo abbia esposto a rischio la propria salute per la tutela di un interesse collettivo, si è in seguito affermato che dagli artt. 2 e 32 Cost. deriva l’obbligo, simmetricamente configurato in capo alla stessa collettività, «di condividere, come è possibile, il peso delle eventuali conseguenze negative» (sentenza n. 27 del 1998). Se ne è fatto conseguire che non vi è, dunque, ragione di differenziare il caso in cui «il trattamento sanitario sia imposto per legge» da quello «in cui esso sia, in base a una legge, promosso dalla pubblica autorità in vista della sua diffusione capillare nella società; il caso in cui si annulla la libera determinazione individuale attraverso la comminazione di una sanzione, da quello in cui si fa appello alla collaborazione dei singoli a un programma di politica sanitaria». «Una differenziazione − si è precisato − che negasse il diritto all’indennizzo in questo secondo caso si risolverebbe in una patente irrazionalità della legge. Essa riserverebbe infatti a coloro che sono stati indotti a tenere un comportamento di utilità generale per ragioni di solidarietà sociale un trattamento deteriore rispetto a quello che vale a favore di quanti hanno agito in forza di minaccia di sanzione» (sentenza n. 27 del 1998).”

Secondo la Consulta la ragione determinante del diritto all’indennizzo de quo è l’interesse collettivo alla salute e non “l’obbligatorietà in quanto tale del trattamento, la quale è semplicemente strumento per il perseguimento di tale interesse”, inoltre, in presenza di diffuse e reiterate campagne di comunicazione a favore della pratica di vaccinazioni, come nel caso di specie, è naturale che si sviluppi un generale clima di “affidamento” nei confronti di quanto “raccomandato”, questo fatto rende la scelta adesiva dei singoli, al di là delle loro particolari e specifiche motivazioni, di per sé obiettivamente votata alla salvaguardia anche dell’interesse collettivo. In un contesto di solidarietà la misura indennitaria appare destinata a compensare il sacrificio individuale ritenuto corrispondente ad un vantaggio collettivo e sarebbe irragionevole, pertanto, secondo la Corte, che la collettività potesse tramite gli organi competenti imporre o anche solo sollecitare comportamenti diretti alla protezione della salute pubblica senza rispondere poi delle eventuali conseguenze pregiudizievoli per la salute di coloro che si sono uniformati.

Nel caso di specie, evidenzia la Corte, la vaccinazione contro morbillo-parotite-rosolia ha formato oggetto, da più di un decennio, di insistite ed ampie campagne, anche straordinarie, di informazione e raccomandazione da parte delle pubbliche autorità sanitarie, pertanto, pur non essendo obbligatoria ex lege, la pratica in oggetto si inserisce in quel filone di protocolli sanitari per i quali l’opera di sensibilizzazione, informazione e convincimento delle pubbliche autorità viene reputata più adeguata e rispondente alle finalità di tutela della salute pubblica rispetto alla vaccinazione obbligatoria.

Alla luce delle suesposte motivazioni la Corte Costituzionale non poteva che dichiarare l’illegittimità dell’articolo 1, comma 1, della legge 210/92, nella parte in cui non prevede il diritto ad un indennizzo nei confronti di coloro che abbiano subìto lesioni per essersi sottoposti a vaccinazione contro il morbillo, la rosolia e la parotite.

Sabrina Cestari