Rivalutazione: Torino sconfessa il Ministero


 

Come ho anticipato in altri recenti articoli, dopo la pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 293/11 il Ministero della salute si difende sostenendo che, nonostante la citata pronuncia della Consulta, la rivalutazione integrale sarebbe dovuta solo dall’1 gennaio 2008 in poi e non, invece, sui ratei maturati in precedenza.

In particolare, il Ministero evidenzia come la Corte abbia censurato l’art. 11 co. 13 del d.l. 78/2010 (e cioè la norma che negava la rivalutazione integrale) perché la stessa prevedeva un trattamento ingiustificatamente deteriore rispetto a quello garantito ai thalidomici dall’art. 2, comma 363 della legge 244/2007, che riconosce a questi ultimi la rivalutazione integrale dell’indennizzo da essi percepito, per di più sulla base degli indici ISTAT (e non del tasso di inflazione programmato – t.i.p.).

Pertanto, continua il Ministero, poiché l’art. 2 comma 363 cit. è entrato in vigore a fine 2007, ne conseguirebbe che la disparità di trattamento esisterebbe solo a partire da tale data, ma non per il periodo precedente, periodo nel quale il legislatore sarebbe libero, nell’esercizio della sua discrezionalità, di rivalutare l’indennizzo solo in minima parte.

Questa tesi, assai discutibile, è attualmente al vaglio della Corte di cassazione, che prossimamente si pronuncerà in merito.

Nel frattempo tale tesi non ha trovato, presso i giudici di merito, accoglimento alcuno: ho infatti saputo che le Corti di appello di Roma, di Firenze e di Lecce la hanno di recente rigettata.

Altrettanto è accaduto presso il Tribunale di Torino, in un caso da me patrocinato, che con sentenza n. 1782/12 ha condannato il Ministero a rivalutare un indennizzo a decorrere dall’1 luglio 2001.

Il Tribunale, con motivazione precisa e puntuale, dopo aver rilevato che, successivamente al deposito della sentenza della Corte, “appare evidente che soltanto l’interpretazione dell’art. 2 legge 210/1992 accolta nella presente decisione risulta conforme all’art. 3 della Costituzione”, osserva altresì che “:

  • non appare condivisibile neanche la tesi svolta dal Ministero nel costituirsi in giudizio secondo cui l’adeguamento spetterebbe soltanto dall’entrata in vigore della L. 244/2007 rispetto alla quale sussiste la disparità di trattamento su cui la Corte ha fondato le proprie conclusioni;
  • mancano infatti delimitazioni temporali nella pronuncia di illegittimità costituzionale che consentano di tradurre le argomentazioni della Corte in una parziale salvezza dell’art. 11 sotto il profilo cronologico;
  • come correttamente evidenziato da parte ricorrente, peraltro, quest’ultima sarebbe decisamente incompatibile sia con l’estensione della pronuncia anche alla previsione di cui al comma 14 che caducava i provvedimenti amministrativi adottati in passato dall’amministrazione in forza di titolo esecutivo (il quale avrebbe dovuto essere fatto salvo per i periodi anteriori all’entrata in vigore della L. 244/2007) sia con la declaratoria di assorbimento degli altri profili di illegittimità (che, ove quello accolto avesse condotta ad un accoglimento soltanto parziale, avrebbero dovuto essere esaminati);
  • in applicazione dei principi fondamentali in materia di efficacia delle sentenze dichiarative di illegittimità costituzionale, l’art. 11 non può dunque avere più alcuno spazio applicativo”.

Nonostante questi recenti insuccessi, il Ministero non pare peraltro intenzionato ad abbandonare questa temeraria linea difensiva.

Alberto Cappellaro