Transazioni: per il TAR va tutto bene


 

Con sentenza n. 5178 del 7 giugno 2012 il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha respinto il ricorso con il quale alcuni danneggiati da sangue infetto avevano impugnato il decreto n. 132/09, provvedimento che contiene i criteri generali per l’accesso alle transazioni.

I ricorrenti, in particolare, avevano richiesto al Tar di dichiarare l’illegittimità delle disposizioni del succitato decreto che escludono dalle transazioni i soggetti il cui danno è stato giudicato non ascrivibile alle categorie di cui alla tabella A annessa al DPR n. 834/1981, delle disposizioni che prevedono che per la stipula delle transazioni si tenga conto dei principi generali in materia di decorrenza dei termini di prescrizione e di quelle che attribuiscono ad emotrasfusi e vaccinati un trattamento deteriore rispetto ad emofilici e thalassemici. Secondo i ricorrenti, infatti, tali presupposti e principi non erano previsti nella normativa del 2003 (decreto ministeriale del 3.11.2003) e nelle leggi istitutive delle transazioni del 2007, alle quali il regolamento si sarebbe dovuto attenere.

Il Tar nella sentenza qui commentata, ritenute le disposizioni impugnate “in analogia e coerenza” con quelle che disciplinavano le transazioni del 2003, “pur nella legittima precisazione di criteri (rispondenti ad essenziali principi di diritto in tema di transazioni) non esplicitati nel D.M. del 2003”, conseguentemente ha respinto il ricorso.

Invero, i giudici amministrativi hanno innanzi tutto stabilito che il concetto di “analogia e coerenza” non significa identità, ma solo “compatibilità di disciplina”.

Il Tar ha rilevato che i criteri contenuti nel decreto del 2003 erano “veramente scarni”, circostanza che legittimerebbe la loro integrazione, da parte del Ministero, con altri “istituti (quali ad esempio la prescrizione) previsti direttamente dalla legge”.

Sempre in merito alla prescrizione, i giudici romani aggiungono che “l’Amministrazione non poteva non tenerne conto in un decreto finalizzato a disciplinare moduli transattivi e, quindi, inevitabilmente conforme ai principi in materia di transazione … Invero, qualsiasi transazione deve avere necessariamente ad oggetto … un rapporto giuridico avente, almeno nelle opinioni delle parti, un carattere di incertezza che si vuol far cessare con reciproche concessioni e reciproci sacrifici.  Proprio per questo, evidentemente, il decreto in impugnativa ha non illegittimamente indicato la necessità di tenere conto sia della prescrizione … sia della ascrivibilità del danno”: una incertezza la cui sussistenza ed i cui connotati, peraltro, secondo il Tar possono essere verificati solo dallo stesso Ministero della salute.

Le leggi del 2007, istitutive delle transazioni, non sarebbero state violate: tali provvedimenti, infatti, secondo il Tar,  anche se predicano “analogia e coerenza con i criteri del 2003, non intendevano certamente ridurre il contenuto del nuovo regolamento ad una mera replica di quello precedente, con obliterazione inammissibile di qualsiasi spazio di discrezionalità normativa connaturato all’essenza stessa del potere regolamentare”.

Ora, che la pubblica amministrazione, nell’emanare un regolamento, abbia ampi margini di discrezionalità non è contestabile, tuttavia, la discrezionalità configurata dal TAR, secondo il quale al Ministero della salute (ed a quello dell’Economia e Finanze) spetterebbero, unilateralmente e senza contraddittorio, tutte le decisioni in materia di transazioni, sembra sconfinare nell’arbitrio.

Appare, pertanto, assai difficile concordare con il TAR, in particolare laddove conclude che “i limiti della coerenza con i principi transattivi del 2003 sono stati rispettati, … pur nella legittima precisazione di criteri (rispondenti ad essenziali principi di diritto in tema di transazioni) non esplicitati nel D.M. del 2003”.

Alberto Cappellaro – Sabrina Cestari