Risarcimento: anche gli ospedali responsabili per i contagi


 

Nelle motivazioni delle sentenze dei giudici di merito capita sovente di leggere che gli ospedali non avrebbero né potrebbero avere alcuna responsabilità per i contagi post-trasfusionali, essendo i controlli sul sangue di esclusiva competenza del Ministero della salute.

Questa tesi è completamente infondata.

Come ha evidenziato la Corte di cassazione nella sentenza n. 7549 del 15 maggio 2012, nel 2008 le sezioni unite hanno statuito che in caso di danni da sangue infetto non esistono tre eventi lesivi, a seconda del tipo di virus contratto (HBV, HCV o HIV), ma “un unico evento lesivo, cioè la lesione dell’integrità fisica …, per cui unico è il nesso causale: trasfusione con sangue infetto – contagio infettivo – lesione dell’integrità”.

Pertanto, a partire da quando vi era consapevolezza che il sangue poteva veicolare virus pericolosi per la salute, è configurabile una responsabilità non solo del Ministero della salute, ma anche “degli operatori sanitari (tenuti a garantire che le trasfusioni siano effettuate con sangue non infetto)”.

Poiché la struttura sanitaria risponde a titolo di responsabilità contrattuale, spetta a quest’ultima “provare di aver controllato e di aver custodito il sangue secondo le metodiche prescritte”: in mancanza essa è costituita in colpa, con conseguente obbligo di risarcire i danni subiti dal paziente trasfuso.

La Corte osserva anche che gli obblighi a carico della struttura sanitaria vanno individuati tenendo conto sia degli “obblighi normativi esistenti al tempo dell’intervento e relativi alle trasfusioni di sangue, quali quelli relativi alla identificabilità del donatore e del centro trasfusionale di provenienza (c.d. tracciabilità del sangue)” che di quelli “più generali di cui all’art. 1176 c.c.”.

Ringrazio il Collega Tommaso Onesimo del foro di Lecce per la segnalazione.

Alberto Cappellaro