Come è noto, i danneggiati da vaccinazione possono chiedere due indennizzi: quello previsto dalla l. 210/92 e quello aggiuntivo disciplinato dalla legge 229/05.
L’art. 3, comma 1 della l. 229 prevede che coloro che intendono chiedere l’indennizzo aggiuntivo, e che percepiscono già quello ex lege 210/92, debbono rinunciare alle cause già promosse ai sensi della legge 210.
Sulla base di tale norma, il Ministero della salute aveva opposto un decreto ingiuntivo con il quale il Tribunale di Firenze aveva liquidato ad un vaccinato circa 175 mila euro, a titolo di indennizzo aggiuntivo: lo stesso danneggiato, infatti, aveva promosso avanti ad altro tribunale un procedimento nel quale aveva chiesto la rivalutazione integrale dell’indennizzo ex lege 210/92.
Il decreto ingiuntivo era stato confermato dal Tribunale di Firenze e il Ministero aveva quindi appellato la sentenza, sostenendo che il contenzioso in essere ai sensi della legge 210 precludeva l’accesso ai benefici della l. 229.
Con sentenza n. 471 del 26 giugno 2012 (fonte: www.bollettinogiuridicotelematico.it) la Corte di appello di Firenze ha disatteso quanto sostenuto dal Ministero.
Osservano infatti i giudici dell’appello che sarebbe illogico e irrazionale ritenere che l’art. 3 della l. 229 imponga la rinuncia a tutti i contenziosi concernenti la legge 210/92, inclusi quelli nei quali il danneggiato richiede la puntuale applicazione di tale ultimo provvedimento (nel caso di specie: il riconoscimento che l’indennizzo ex lege 210/92 deve essere rivalutato per intero).
Tenuto conto di quanto previsto dai lavori preparatori della l. 229, la rinuncia deve invece intendersi limitata a quei procedimenti nei quali si lamenta l’insufficienza delle somme liquidate ai sensi della l. 210, inidonee a compensare adeguatamente “la compromissione non patrimoniale e il sacrificio imposto ai familiari del danneggiato dalla vaccinazione obbligatoria … . La legge n. 229/ 2005 intese appunto porre rimedio a siffatte pretese e impose quindi la rinuncia al contenzioso che, nell’ambito della legge n. 210 /1992, mirava a denunciare la insufficienza delle somme indennitarie erogate“.
La rinuncia non può invece concernere i procedimenti nei quali si chieda “l’esatto calcolo degli importi mensili degli assegni già formalmente riconosciuti dall’ Amministrazione in base alla legge 25.2.1992, n.210“.
La Corte d’appello conferma quindi che la rivalutazione dell’indennizzo ex lege 210/92 può essere chiesta anche dai danneggiati da vaccinazione obbligatoria che percepiscano l’indennizzo aggiuntivo, senza che questo comporti alcuna conseguenza su quest’ultimo.
Alberto Cappellaro