Una cliente dello studio aveva ottenuto dal Tribunale di Torino una sentenza che imponeva al Ministero della salute di rivalutare per intero l’indennizzo dalla medesima percepito, con riferimento a tutti i ratei maturati dall’1 novembre 2007.
Al momento del pagamento, l’Ente saldava tutti gli arretrati e disponeva in via amministrativa l’adeguamento dei ratei futuri: adeguamento sospeso il 31 maggio 2010, a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 11 comma 14 del d.l. 78/2010.
Poichè tale ultima norma è stata dichiarata illegittima con sentenza n. 293/11 della Corte costituzionale, la cliente chiedeva invano il ripristino della rivalutazione integrale: il Ministero non dava a tale richiesta alcun riscontro e pertanto la sentenza veniva azionata in sede in ottemperanza.
Accogliendo il ricorso, con sentenza n. 1015 del 27 settembre 2012 il TAR del Piemonte ha ordinato al Ministero di adeguare l’indennizzo per intero entro trenta giorni, incluso il saldo degli arretrati con gli interessi.
Qualora l’Ente non adempia, provvederà un Commissario ad acta, già nominato.
Alberto Cappellaro