Come è noto, successivamente al deposito della sentenza n. 293/11 della Corte costituzionale il Ministero della salute si è difeso in giudizio sostenendo che, nonostante la Consulta avesse dichiarato illegittima la norma interpretativa che negava la rivalutazione integrale, quest’ultima potesse riconoscersi solo a decorrere dall’entrata in vigore della legge 244/07, che contiene la disposizione che la Corte ha utilizzato come tertium comparationis per eliminare dall’ordinamento l’art. 11, commi 13 e 14, del decreto legge 78/10.
In altre parole, secondo questa tesi gli arretrati della rivalutazione sarebbero dovuti solo con riferimento ai ratei maturati dall’1 gennaio 2008.
Questa interpretazione, priva di qualsiasi fondamento logico-giuridico, è stata disattesa dalla Corte di cassazione con ordinanza n. 10769 del 27 giugno 2012.
Preso atto di quanto deciso dalla Suprema Corte, con circolare n. 48/2012, firmata dall’Avvocato generale dello Stato e pubblicata sulla Rassegna dell’Avvocatura dello Stato n. 2/2012, pag. 38, si rileva come sarebbe opportuno evitare di continuare a sostenere la predetta tesi in sede processuale, “omettendo di proporre impugnazioni sul punto o, ove possibile, rinunciando a quelle già proposte, ove siano state l’unico motivo di gravame“.
Ringrazio il Collega Antonio Lo Russo per la segnalazione.
Alberto Cappellaro