Risarcimento: Milano conferma, ospedali responsabili


 

 

Con sentenza n. 2229/2012 la Corte di appello di Milano ha ribadito che dei contagi post-trasfusionali possono essere chiamati a rispondere anche gli ospedali, non solo il Ministero della salute.

Il caso traeva origine da una trasfusione eseguita il 28 novembre 1988.

Il Tribunale di Milano aveva respinto la richiesta risarcitoria, per due ordini di ragioni.

Innanzi tutto perché, all’esito della consulenza medica espletata, secondo il consulente incaricato il nesso causale tra malattia e trasfusioni era solo probabile o verosimile, ma non certo: il danneggiato, infatti, presentava una storia clinica travagliata, con altre possibili fonti di infezione.

Secondo il Tribunale, inoltre, non potevano essere configurati profili di colpa a carico della struttura sanitaria: questo perché all’epoca del contagio  il virus C non era ancora noto e non era quindi possibile rilevarne l’esistenza nel sangue da trasfondere.

La Corte di appello ha totalmente disatteso questa impostazione, riformando la sentenza.

La Corte ha innanzi tutto ricordato come un soggetto possa essere ritenuto responsabile esclusivamente “delle conseguenze della sua condotta, attiva od omissiva, che appaiano sufficientemente prevedibile al momento nel quale ha agito … In altri termini ciò che rileva è che l’evento sia prevedibili come conseguenza della condotta, non da parte dell’agente, ma come applicazione di regole statistiche e scientifiche”.

La Corte ha quindi osservato come la prova del nesso causale, nel processo civile, non richiede la certezza, come in quello penale, bensì esclusivamente la verosimiglianza, secondo la regola del “più probabile che non”.

Inoltre, è scientificamente certo che, in soggetti non tossicodipendenti (come il danneggiato appellante), “la somministrazione di sangue e di emoderivati resta il veicolo più comune di trasmissione virale negli anni 70-80”.

Quindi, anche qualora il danneggiato, come nel caso di specie, si sia sottoposto a numerose cure, potenzialmente idonee a trasmettere l’infezione, e pertanto “la cosiddetta infezione nosocomiale non può essere esclusa, d’altro canto l’ipotesi della trasmissione attraverso la trasfusione appare essere, dal punto di vista delle conoscenze scientifiche e delle verifiche statistiche, il più probabile veicolo di contagio”.

Si deve quindi necessariamente concludere che “la prova della sussistenza del nesso causale tra la condotta (trasfusione) e l’evento dannoso (contagio) … appare pienamente integrata, in quanto l’evento appariva pienamente prevedibile”.

La Corte ha censurato anche la parte della sentenza impugnata che escludeva la colpa dei sanitari dell’ospedale.

Infatti, se è vero che “all’epoca della trasfusione non esistesse ancora uno specifico marker per il virus HCV, tuttavia esistevano analisi sierologiche (alterazione delle transaminasi, per esempio) …, che costituivano segnali indicatori sicuramente molto importanti al fine di verificare le condizioni di salute del donatore e l’eventuale sussistenza di rilevatori di infezioni di carattere epatico. Difatti già a partire dagli anni 60 era noto in ambito medico scientifico un terzo tipo di epatite, chiamato dalla comunità internazionale ‘NANB’, ossia non A non B , per indicare le differenze rispetto ai virus epatici degli altri tipi”.

Inoltre, “in quegli anni si era già riconosciuto che la via privilegiata del contatto con tali virus erano le trasfusioni di sangue. Se la ricerca scientifica non aveva ancora individuato il modo di isolare il virus e un metodo per la sua individuazione nel sangue …, lo studio dei fattori di rischio consentiva la possibilità di individuare possibili donatori infetti mediante opportuni marcatori … Già all’epoca in cui è stata effettuata la trasfusione all’appellante, quindi, era ben viva l’attenzione del mondo trasfusionale e infettivologico per il rischio di contagio di questo nuovo tipo di virus di epatite. Le indicazioni emergenti già in quel momento storico consigliavano quindi cautela nella selezione dei donatori, con più restrittivi criteri per il valore delle transaminasi, come pure l’utilizzo dei marcatori virali del virus B”.

La Corte ha infine riformato il capo della sentenza dove si affermava che, all’epoca del contagio, l’ospedale non aveva il dovere di effettuare tali controlli.

Questo obbligo sussiste invece sin dalla seconda metà degli anni ’60, quando circolari ministeriali imponevano rigidi criteri nella selezione dei donatori.

In ogni caso, e in generale, rientra sicuramente tra gli obblighi di una struttura sanitaria quello di raccogliere e successivamente somministrare al paziente sangue non infetto “e quindi di attenersi a quelle linee guida individuate dalla comunità scientifica per escludere soggetti con alterazioni sierologiche o con eventi infettivi in atto o pregressi … Ciò porta quindi ad affermare che esisteva già al tempo della trasfusione praticata al [omissis] un obbligo giuridicamente sancito a carico dell’Azienda ospedaliera di attenersi a criteri rigorosi di selezione del donatore”.

Trattandosi di responsabilità contrattuale, è l’ospedale a dover dimostrare di essersi attenuto a questi criteri: non avendo assolto a tale onere probatorio, lo stesso è costituito in colpa e deve quindi risarcire i danni subiti dal paziente, verosimilmente contagiatosi durante un ricovero presso la propria struttura.

Ringrazio il Collega Antonio Lo Russo per la segnalazione, complimentandomi altresì con lui per il brillante risultato ottenuto.

 

Alberto Cappellaro