Risarcimento: prescrizione, Cassazione consolidata sui 5 anni


 

Con sentenza n. 20589, depositata il 22 novembre 2012, la terza sezione civile della Cassazione è tornata a pronunciarsi sulla domande di risarcimento danni avanzate, verso il Ministero della salute, da persone contagiate a seguito di trasfusioni di sangue o somministrazione di emoderivati infetti.

Nella motivazione i giudici osservano come “i principi regolatori della materia del danno alla salute di coloro che si sono sottoposti a trasfusioni di sangue od emoderivati per uso terapeutico” siano stati fissati dalla sentenza delle sezioni unite n. 581/08 e come su diversi aspetti si sia formata una giurisprudenza che la sentenza qualifica esplicitamente come “consolidata”.

Tra questi, la prescrizione del diritto al risarcimento del danno, in merito alla quale la Corte ribadisce, ancora una volta, la sua durata quinquennale: questo in quanto “la responsabilità del Ministero della salute per i danni conseguenti ad infezioni da virus HBV, HIV e HCV contratte da soggetti emotrasfusi è di natura extracontrattuale, sono ipotizzabili, al riguardo, figure di reato tali da innalzare i termini di prescrizione (epidemia colposa o lesioni colpose plurime);ne consegue che il diritto al risarcimento del danno da parte di chi assume di aver contratto tali patologie per fatto doloso o colposo di un terzo è soggetto al termine di prescrizione quinquennale”.

La Corte ribadisce anche che l’unico reato ipotizzabile a carico dei funzionari ministeriali è quello di lesioni colpose.

La Corte aggiunge che tale termine decorre “dal momento in cui la malattia viene percepita, o può essere percepita, quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo, usando l’ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche”, momento che non può coincidere “con la comunicazione del responso della Commissione medica ospedaliera di cui alla L. n. 210 del 1992, art. 4” (e quindi con la notifica dell’accoglimento della domanda di indennizzo), ma, al massimo, con quello della “proposizione della relativa domanda amministrativa” (e cioè con la presentazione dell’istanza ex lege 210/92).

Una tesi che sconfessa alcune recenti pronunce di merito.

La sentenza si segnala anche per la motivazione adottata a sostegno della compensazione integrale delle spese di lite, adottata in quanto “la procedura transattiva prevista dalla L. 29 novembre 2007, n. 222, di conversione del D.L. n. 159 del 2007, nonché dalla L. 24 dicembre 2007, n. 244, per il componimento dei giudizi risarcitori per effetto di trasfusioni con sangue infetto (pur lasciando libera la P.A. se pervenire alla transazione) denota un sostanziale trend legislativo di definizione stragiudiziale del contenzioso (da ultimo confermato dal D.M. 4 maggio 2012, n. 172, pubbl. in G.U. 13.7.12)”.

Ringrazio Aster per la segnalazione.

 

Alberto Cappellaro

 

 

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