A norma dell’art. 9, comma 1-bis, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 nelle controversie di assistenza obbligatoria (e quindi in tutte quelle concernenti l’indennizzo ex lege 210/92, incluse quelle nelle quali si chieda anche la sola rivalutazione integrale dell’indennizzo), sono obbligati a versare il contributo unificato soltanto coloro che, sulla base dell’ultima dichiarazione, sono titolari di un reddito imponibile, ai fini dell’imposta personale sul reddito, superiore a tre volte l’importo previsto dall’articolo 76 del medesimo decreto.
Tale ultimo importo è stabilito con decreto del Ministro della giustizia.
Il precedente importo indicato nell’art. 76 citato, introdotto con decreto del 20 gennaio 2009, era pari a euro 10.628,16: la soglia di esenzione, al di sopra della quale scatta l’obbligo di versamento del contributo, era pertanto pari a € 31.884,48.
Con decreto del 2 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 25 ottobre 2012,il predetto importo è stato aumentato a 10.766,33 euro, con la conseguenza che la soglia dell’esenzione è attualmente fissata a € 32.298,99.
E’ bene precisare che con circolare n. 10 dell’11 maggio 2012 il Ministero della Giustizia ha chiarito che, ai fini dell’esenzione, il reddito è dato dalla somma dei redditi di ogni componente della famiglia compreso l’istante, e cioè di tutti coloro che risultino con lui conviventi all’anagrafe e che quindi appaiono sul suo certificato di residenza: benché l’art. 9 comma 1-bis faccia riferimento al reddito del solo ricorrente, infatti, il richiamo all’art. 76 del d.p.r. 115/02, contenuto nell’art. 9 del medesimo decreto, deve intendersi “nella sua interezza”, ed in effetti l’art. 76 stabilisce che per il calcolo dell’importo in esso stabilito si deve tenere conto dei redditi di tutto il nucleo familiare.
E’ bene anche ricordare che tale esenzione opera esclusivamente nelle controversie di assistenza obbligatoria e non invece nelle cause civili di risarcimento danni, dove il limite per l’esenzione dal contributo è molto più basso: in quest’ultimo caso, infatti, il danneggiato potrà beneficiare della sola ammissione al patrocinio a spese dello Stato (beneficio che comporta, tra l’altro, l’esenzione dal versamento del contributo unificato, così come di ogni altra spesa), sempre che il reddito della parte e degli altri soggetti con lui conviventi non superi, complessivamente, 10.766,33 euro.
Alberto Cappellaro e Sabrina Cestari