Risarcimento: gli atti del procedimento ex lege 210/92 non interrompono la prescrizione


 

Come è noto, la prescrizione rappresenta uno dei maggiori ostacoli per coloro che, contagiati da trasfusione o somministrazione di emoderivati infetti, vogliano ottenere dallo Stato il giusto risarcimento.

La giurisprudenza della Cassazione è ormai consolidata nel ritenere che tale diritto si prescriva in cinque anni, a decorrere, al massimo, dalla data della domanda di indennizzo ex lege 210/92: non mancano infatti decisioni, anche della Suprema Corte, che hanno fatto partire il termine da un momento precedente alla presentazione dell’istanza di indennizzo.

A conclusione di un procedimento promosso avanti alla Corte di appello di Milano, quest’ultima aveva considerato interrotto il decorso della prescrizione per effetto della presentazione da parte del danneggiato della domanda di indennizzo ex lege 210/92 e degli atti interlocutori della procedura amministrativa concernente l’indennizzo stesso.

Con sentenza n. 21000 del 27 novembre 2012 la Cassazione ha però disatteso questa interpretazione, annullando la sentenza e negando al danneggiato il risarcimento riconosciutogli dalla Corte di appello.

Per una disamina completa di questa pronuncia, trascrivo qui di seguito il commento pubblicato da Sabrina Cestari sul proprio sito, nonché su laprevidenza.it, milanofinanza.it e italiaoggi.it.


 Alberto Cappellaro


La Corte d’Appello di Milano aveva accolto l’appello proposto da un soggetto danneggiato da trasfusione di sangue infetto nei confronti del Ministero della Salute per l’ottenimento del risarcimento dei danni conseguenti alla contrazione del virus HCV, circostanza emersa nel 1991, con diagnosi definitiva nel 1995.

Il Ministero ricorreva in Cassazione sostenendo, tra l’altro, che il diritto doveva essere dichiarato prescritto in quanto il danneggiato aveva appreso nel 1991 di essere stato contagiato, aveva presentato richiesta ai fini dell’ottenimento di indennizzo previsto dalla legge 210/92 nel marzo 1995 ed aveva agito in giudizio soltanto nel 2003, ben oltre, quindi, il termine quinquennale di prescrizione.

Ricordiamo che l’indennizzo de quo consiste in una provvidenza bimestrale, riconosciuta a seguito di un procedimento amministrativo, a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati.

La Corte d’Appello aveva considerato, invero, interrotto il decorso della prescrizione per effetto della presentazione da parte del danneggiato della domanda di indennizzo ex lege 210/92 (proposta prima del decorso del quinquennio rispetto alla citazione) e degli atti interlocutori della procedura di riconoscimento dell’indennizzo stesso.

La Cassazione, nella sentenza qui commentata, dopo aver richiamato i principi espressi dalle Sezioni Unite (n. 576 e n. 581 del 2008) in tema di prescrizione e di decorrenza del relativo termine, nonchè di differenza dei presupposti dell’indennizzo ex lege n. 210 del 1992 e del risarcimento del danno, afferma che la richiesta di indennizzo, in sè considerata, “non può avere alcun effetto interruttivo della diversa domanda di risarcimento danni, attesa l’ontologica diversità tra l’indennizzo, indifferente a qualsiasi rilievo sotto il profilo della colpa, e il danno”.

Secondo la Suprema Corte, infatti, è giurisprudenza pacifica, ai sensi dell’art. 2943 c.c., comma 1, che non ogni domanda ha effetto interruttivo della prescrizione, ma soltanto quella con cui l’attore chieda il riconoscimento e la tutela del diritto di cui si eccepisca la prescrizione (Cass. 16/01/2006, n. 726; Cass. 08/02/2006, 2811).

La Cassazione ha, pertanto, nel caso di specie accolto l’eccezione di prescrizione del Ministero, cassato la sentenza impugnata e respinto la domanda di risarcimento del danneggiato.

La sentenza merita di essere segnalata in particolare in relazione alla motivazione sulla compensazione delle spese dell’intero giudizio. La Cassazione ha, infatti, statuito al riguardo che: “La procedura transattiva prevista dalla L. 29 novembre 2007, n. 222, di conversione del D.L. n. 159 del 2007, e dalla L. 24 dicembre 2007, n. 244 per il componimento dei giudizi risarcitori per effetto di trasfusioni con sangue infetto (pur lasciando libera la p.a. di pervenire o meno alla transazione) denota un trend legislativo di favore per la definizione stragiudiziale del contenzioso (come da ultimo confermato con D.M. 4 maggio 2012, pubblicato sulla G.U. 13 luglio 2012 n. 162) e tanto integra giusto motivo per la compensazione delle spese dell’intero giudizio, ai sensi dell’art. 92 cod. proc. civ., nel testo anteriore alla modifica apportata dalla L. n. 263 del 2005, art. 2, comma 1, lett. a, applicabile nel caso di specie.”

La stessa motivazione sul punto era già stata adottata dalla Suprema Corte con la recentissima sentenza n. 20589/2012 del 22 novembre scorso e sembra evidenziare una maggiore attenzione nei confronti dei danneggiati che, non solo in moltissimi casi hanno instaurato cause di risarcimento del danno nei confronti del Ministero della salute in epoca anteriore al mutamento in peius della giurisprudenza di settore sulla prescrizione, ma che hanno confidato in buona fede, negli ultimi 9 anni, nella definizione stragiudiziale del contenzioso in corso, definizione che non è ancora avvenuta e che, in base ai requisiti sanciti nel Decreto Ministeriale pubblicato il 13 luglio scorso, riguarderà un numero esiguo di danneggiati.

 

Sabrina Cestari