Con nota prot. n. 39801 del 31 maggio 2012 la Azienda U.L.S.S. n. 16 di Padova, che liquida tutti gli indennizzi regionali su delega della Regione Veneto, segnalava che, come comunicatole dalla competente direzione regionale, non è possibile dare attuazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 293/11 “in assenza di precise indicazioni da parte del Ministero della salute, al quale spetta la definizione dei criteri applicativi in materia di Legge n. 210/1992”.
Nella predetta nota l’Azienda rilevava come tale competenza ministeriale abbia l’ovvio fine di garantire “un’applicazione uniforme ed equa in tutto il territorio nazionale” della normativa sopra citata.
Con successiva nota prot. n. 78446 del 13 novembre 2012, peraltro, il competente ufficio del Ministero della salute replicava che la materia “rientra tra le competenze regionali sia per quanto riguarda il pagamento dei ratei che per il pagamento degli arretrati della suddetta rivalutazione”.
Se ne deve quindi dedurre che, secondo una singolare interpretazione del principio costituzionale di buona ed efficiente amministrazione, al Ministero della salute, che oltre a tutto risponde in giudizio delle eventuali cause conseguenti a questi mancati interventi amministrativi, non interessa non solo che la sentenza della Consulta venga correttamente applicata, ma soprattutto che tale pronuncia possa essere attuata sul territorio nazionale in maniera discriminatoria (come, in effetti, sta accadendo).
Ringrazio Daniela, beneficiaria dell’indennizzo, per l’invio della documentazione.
Alberto Cappellaro