Transazioni: il TAR ordina al Ministero di depositare i documenti utili al giudizio


 

 

Nell’ambito dei 7 giudizi da noi instaurati nei confronti dei Ministeri della Salute e dell’Economia e Finanze avanti al Tar del Lazio avverso il decreto 4 maggio 2012,  i suddetti Ministeri avrebbero dovuto, in base all’art. 46 comma 2 del codice del processo amministrativo, nel termine di 60 giorni dal perfezionamento nei propri confronti della notifica dei ricorsi, produrre gli atti e i documenti in base ai quali il decreto impugnato è stato emanato, nonché gli atti in esso citati e quelli utili al giudizio.

Nel termine previsto dalla predetta norma le Amministrazioni non hanno, invece, integralmente ottemperato alla produzione documentale, pertanto, in data 14/01/2013 abbiamo depositato istanza istruttoria affinché il Tribunale ordinasse alle amministrazioni di provvedere.

Con ordinanze n. 01306/2013, 01310/2013, 01311/2013, 01305/2013, 01313/2013, 01314/2013 e 01316/2013, notificateci il 23 gennaio, il Tar ha ordinato alle Amministrazioni  di depositare, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, il testo integrale, in originale o in copia autentica, di tutti gli atti e documenti in base ai quali è stato emanato il provvedimento impugnato, di quelli in esso citati, nonché di quelli comunque utili al giudizio, nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notifica dell’ordinanza.

In particolare i Ministeri dovranno depositare:

– i resoconti del lavoro istruttorio della Commissione tecnica istituita con decreto del Ministro della Salute 4 marzo 2008;

– il Documento predisposto dalla Commissione tecnica istituita con decreto del Ministro della Salute 4 marzo 2008, allegato al decreto impugnato;

– il parere reso dall’Avvocatura Generale dello Stato con nota prot. n. 315021 del 10 ottobre 2011.

Trattandosi di documenti dai quali dovrebbe emergere l’iter logico giuridico seguito dal Ministero della salute nell’emanazione del decreto moduli, è importante che il Tar abbia ritenuto indispensabile acquisirli al giudizio.

Alberto Cappellaro e Sabrina Cestari