L’articolo 2 comma 6 della legge 210/92 stabilisce che “i benefici di cui alla presente legge spettano altresì … al figlio contagiato durante la gestazione”.
Interpretando questa norma alla lettera, un bambino che si contagia dalla madre, a sua volta danneggiata a seguito di somministrazione di sangue o emoderivati infetti, può chiedere l’indennizzo se contrae la malattia durante la gravidanza, ma non se si infetta dopo il parto, ad esempio durante l’allattamento.
Un cliente dello studio, che ha contratto l’epatite B dalla madre, a sua volta danneggiata da trasfusioni, ha domandato l’indennizzo, ma la domanda è stata rigettata in sede amministrativa perché il contagio, avvenuto verosimilmente durante l’allattamento, ma comunque sicuramente non durante la gravidanza (la madre, infatti, è stata trasfusa dopo averlo partorito), non rientrerebbe tra le ipotesi tutelate dalla legge.
Se questa interpretazione fosse corretta, la scelta legislativa di subordinare la tutela di una persona solo in ragione del momento di contagio sarebbe discriminatoria e irragionevole, e quindi contraria alla Costituzione.
Conseguentemente, con il Collega ed amico Paolo Gallo del foro di Milano, che è altresì dottore di ricerca in diritto costituzionale, ho impugnato l’esclusione davanti al Tribunale di Mantova, competente in ragione della residenza del cliente.
Nel ricorso abbiamo chiesto in primo luogo di interpretare l’art. 2 comma 6 della legge 210/92 conformemente a Costituzione, in modo che sia ricompreso nella tutela anche il figlio contagiato dopo la gestazione e, in subordine, di rimettere gli atti alla Corte costituzionale, affinché quest’ultima accertasse la contrarietà della predetta norma agli articoli 3, 24, 32 e 38 della Costituzione.
Con sentenza n. 200 del 12 ottobre 2011 il Tribunale di Mantova ha accolto il ricorso, condannando il Ministero della salute a corrispondere al cliente l’indennizzo ex lege 210/92, senza la rivalutazione dell’indennità integrativa speciale (allora esclusa per legge, stante la vigenza dell’art. 11 co. 13 del decreto legge 78/2010).
Avendo il Ministero impugnato quest’ultima pronuncia, con Paolo Gallo ci siamo costituiti in appello, ribadendo le conclusioni già adottate in primo grado e chiedendo, in via di appello incidentale, il riconoscimento del diritto del nostro assistito alla rivalutazione integrale dell’indennizzo.
Con sentenza n. 26 del 17 gennaio 2013 la sezione lavoro della Corte di appello di Brescia ha accolto integralmente le nostre richieste, riconoscendo al danneggiato anche il diritto alla rivalutazione integrale del beneficio.
In merito alla sussistenza del diritto del cliente, contagiato dopo la gestazione, all’indennizzo ex lege 210/92, la Corte ha confermato che a tale conclusione può giungersi sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 2 comma 6 della legge 210/92.
Secondo la Corte quest’ultima disposizione “riconosce espressamente, oltre a quello del coniuge, il diritto del figlio che risulti contagiato durante la gestazione dalla madre, la quale a sua volta abbia diritto all’indennizzo ex lege 210/92”.
La Corte aggiunge che il “legislatore, ai fini della particolare tutela riconosciuta ai soggetti contemplati dalla norma in questione, prescinde dalla soggezione del danneggiato ad una terapia (vaccinazioni obbligatorie, trasfusione, somministrazione di emoderivati), così come del resto previsto per altre categorie di soggetti (operatori sanitari nei casi e alle condizioni previste dall’art. l, co.2; persone non vaccinate che abbiano riportato, a seguito ed in conseguenza di contatto con persona vaccinata, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, e soggetti genericamente definiti dalla legge ‘a rischio’ operanti nelle strutture sanitarie, v . art. 1, co. 4)”.
I giudici di appello osservano ulteriormente che la “ratio della tutela prevista dal comma 6 dell’art. 2 trova la sua ragion d’essere nella particolarità e intimità dei rapporti che naturalmente legano il soggetto avente diritto all’indennizzo ex lege 201/92 con il coniuge e con il figlio durante la gestazione. Con particolare riferimento a quest’ultima ipotesi, è chiaro che il rapporto particolare che durante la gestazione lega il nascituro alla madre è considerato dal legislatore circostanza meritevole del beneficio ex lege 210/92 quando il bambino risulti contagiato dalla madre avente diritto all’indennizzo”.
E’ tra l’altro anche “evidente che durante il primo periodo di vita del neonato, questi, di norma, instaura con la madre un rapporto strettissimo, in particolare attraverso I’allattamento. Ora, se si accerta che il figlio è stato contagiato dalla madre durante il primo periodo di vita, ricorre in tale fattispecie l’eadem ratio della norma in esame: invero anche in questo caso il rapporto che, ai fini dell’alimentazione attraverso il latte materno, lega madre e neonato non differisce di molto da quello in atto durante la gestazione”.
Pertanto, “opinare che il diritto non possa mai essere riconosciuto al figlio contagiato dalla madre in epoca prossima all’avvenuto compimento della gestazione, comporterebbe conseguenze irrazionali sotto il profilo della disparità di trattamento di situazioni meritevoli della stessa tutela, quale quella che si è verificata nella fattispecie sottoposta a giudizio, ove può dirsi che il contagio è avvenuto subito dopo il compimento della gestazione, in una fase in cui il neonato, se allattato, dipende totalmente dalla madre, quanto all’alimentazione, allo stesso modo di come totalmente dipendeva durante la gestazione. In simili casi, negare al figlio il diritto all’indennizzo perché il contagio, seppure avvenuto poco dopo il compimento della gestazione non può dirsi avvenuto durante la gestazione, costituirebbe una conseguenza irrazionale, che in quanto tale non può mai dirsi voluta e perseguita dall’ordinamento”.
Ne consegue la correttezza dell’interpretazione adottata dal giudice di primo grado, che “consente di superare, nella fattispecie soggetta a giudizio, il dubbio di costituzionalità per violazione dell’art. 3 Cost. che, altrimenti, verrebbe a colpire la norma in questione”.
Alberto Cappellaro