Tra il 13 e il 15 febbraio 2013 mi sono stati notificati tredici nuovi preavvisi di rigetto (per un totale quindi, sino ad oggi, di ventotto preavvisi).
Tutti i clienti sono emotrasfusi occasionali.
I motivi dell’esclusione preannunciata sono i seguenti:
1) in cinque casi, il mancato rispetto del termine di 5 anni previsto dall’art. 5, comma 1, lett. a) del decreto moduli;
2) in otto casi, il mancato rispetto del predetto termine nonché un contagio anteriore al 24 luglio 1978.
I protocolli delle domande sono 619, 625, 662, 871, 872, 873, 1005, 1011, 1013, 1014, 1066, 2250 e 3520.
L’ultima PEC ricevuta porta invece come protocollo il numero 1464 del 15 febbraio 2013.
Il contenuto dei preavvisi è analogo a quelli che ho già menzionato nei precedenti articoli sullo stesso argomento.
Due di essi, però, meritano di essere commentati.
Nel primo, il cliente viene escluso per decorso del termine di 5 anni, nonostante il Tribunale di Milano abbia condannato il Ministero a risarcirgli i danni subiti, senza che nel giudizio il Ministero avesse mai sollevato l’eccezione di prescrizione.
Nel secondo, gli eredi della danneggiata vengono esclusi, oltre che per l’anno di contagio, senza alcun riguardo al termine decennale previsto nell’art. 5, comma 1 lett. b) del decreto, benché la domanda di accesso alle transazioni sia stata presentata da loro, essendo all’epoca la madre già deceduta, e nonostante il Ministero sapesse che essi avevano promosso, nei termini di legge, un giudizio risarcitorio nel quale avevano chiesto anche i danni propri, giudizio iniziato pochi mesi dopo il decesso della madre.
Alberto Cappellaro