Oggi, 28 marzo 2013, mi sono stati notificati, via PEC, i primi cinque provvedimenti definitivi di esclusione.
Tutti i clienti sono emotrasfusi occasionali.
Due sono stati esclusi per il mancato rispetto del termine dei 5 anni, previsto dall’art. 5, comma 1, lett. a) del decreto moduli, gli altri tre anche per un contagio anteriore al 24 luglio 1978.
I preavvisi di rigetto erano stati inviati nella prima metà di febbraio.
In mancanza di controdeduzioni, superflue nei casi di specie, l’esclusione è avvenuta “preso atto che è decorso il termine per la presentazione delle controdeduzioni”.
Nell’unico caso in cui le controdeduzioni erano state presentate, la motivazione alla base dell’esclusione è consistita nella formula, meramente di stile, secondo la quale le osservazioni “non contengono ulteriori elementi ai fini dell’applicazione dell’art. 5 comma 1 lettera a del D.M. 4 maggio 2012”.
L’ultima PEC ricevuta porta come protocollo il numero 3171 del 28 marzo 2013.
Alberto Cappellaro