Indennizzo: spetta anche ai dializzati


 

Trascrivo qui di seguito l’articolo pubblicato da Sabrina Cestari sul proprio sito, a commento della sentenza n. 9148/2013, con la quale la terza sezione civile della Corte di cassazione ha riconosciuto chè indennizzabile, ai sensi della legge 210/92, anche il danno da epatite irreversibile cagionato da trattamento di dialisi.

Alberto Cappellaro

Il Ministero della Salute aveva proposto ricorso per Cassazione contro l’erede di un danneggiato che aveva ottenuto sentenza favorevole dalla Corte d’Appello in relazione al riconoscimento del diritto all’assegno una tantum previsto dall’art. 2, comma 3, della legge 210/92.

Il congiunto dell’erede, affetto da insufficienza renale cronica trattata sin dal 1974 con dialisi, aveva contratto una epatopatia cronica virale (HCV) che ne aveva determinato il decesso.

In primo grado la domanda dell’erede era stata respinta, in quanto il contagio era avvenuto attraverso il trattamento di dialisi, trattamento che non era stato giudicato riconducibile alla fattispecie legale giustificativa dell’indennizzo.

La Corte d’Appello aveva ribaltato poi l’esito del giudizio considerando, invece, il contagio da emodialisi indennizzabile ex lege 210/92.

Orbene, la Suprema Corte osserva, in primis, che la sezione lavoro della stessa Cassazione (Cass. n. 17975/2008) si è già espressa negativamente sul punto affermando che: “Ove si ipotizzi che la macchina destinata a “ripulire” il sangue dell’emodializzato sia sporca per altre sostanze lasciate da altro paziente, la fonte del risarcimento del danno non sarà la L. n. 210 del 1992, ma la responsabilità contrattuale per danni che lega l’azienda ospedaliera al paziente”. La succitata sentenza aveva escluso, quindi, che la legge 210/92 potesse essere interpretata estensivamente, la Cassazione aveva ritenuto, infatti, che per trasfusione si dovesse intendere il passaggio di sangue da una persona ad un’altra.

Nella sentenza qui commentata la Suprema Corte ha ritenuto che tale orientamento interpretativo sia stato superato dalle sopravvenienze normative verificatesi per effetto delle sentenze di natura additiva della Corte Costituzionale, sentenze che hanno fatto assumere all’articolo 1, comma 3, della legge 210/92 un significato che consente ora all’interprete di pervenire ad una soluzione opposta.

Le sopravvenienze normative, per altro, a giudizio della Cassazione escludono anche l’opportunità di una rimessione della questione alle Sezioni Unite.

Invero, nella sentenza n. 28/2009 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 1, comma 3, della legge 210/92 nella parte in cui non prevede che i benefici riconosciuti dalla stessa legge spettino anche ai soggetti che presentino danni irreversibili derivanti da epatite contratta a seguito di somministrazione di derivati del sangue, beneficio che veniva, invece, già riconosciuto a coloro che avevano contratto l’infezione HIV per la stessa ragione. Nella suddetta sentenza la stessa Corte Costituzionale evidenziava, per altro, la propria precedente pronuncia (n. 476/2002) con la quale aveva riconosciuto analogo beneficio in favore degli operatori sanitari che, in occasione del servizio e durante il medesimo, avessero riportato danni permanenti conseguenti a infezione contratta a seguito di contatto con sangue e suoi derivati provenienti da soggetti affetti da epatite.

Orbene, secondo la Cassazione la pronuncia di incostituzionalità contenuta nella sentenza n. 28/2009 ha fatto assumere al comma 3 dell’articolo 1 della legge 210/92 un contenuto che rende pienamente possibile come interpretazione costituzionalmente orientata un’esegesi della norma nel senso di comprendere una fattispecie di contagio da emodialisi. Tale fattispecie, secondo la Suprema Corte, si presenta con elementi di maggiore contiguità rispetto a quella originaria della norma, prima della declaratoria di incostituzionalità, contiguità che, invero, presenta già con riferimento alla fattispecie introdotta in via additiva dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 476/2002.

Aggiunge la Cassazione che anche la sentenza n. 107/2012 della Corte Costituzionale indurrebbe alla stessa conclusione. Con quest’ultima sentenza la Corte Costituzionale ha dichiarato, infatti, l’illegittimità dell’articolo 1, comma 1, della legge 210/92 nella parte in cui non prevede il diritto all’indennizzo nei confronti di coloro che abbiano subito un danno a seguito di vaccinazione contro il morbillo, la parotite e la rosolia ovvero vaccinazioni non obbligatorie bensì raccomandate, evidenziando che la legge 210/92 deve essere letta alla luce dei principi costituzionali e dunque in modo da assegnare alle fattispecie astratte il massimo significato possibile.

Conseguentemente la Cassazione, nella sentenza qui commentata, ha statuito che l’art. 1, comma 3, della legge n. 210 del 1992, a seguito della declaratoria di incostituzionalità di cui alla sentenza additiva della Corte Costituzionale n. 28 del 2009, deve essere interpretato, alla luce del complessivo significato che la norma ha assunto, anche per effetto della combinazione con la precedente sentenza additiva n. 476 del 2002 ed alla stregua del criterio di esegesi che impone di intendere le norme in modo conforme alla Costituzione. Pertanto, il rischio per cui si prevede l’indennizzo ex lege 210/92 comprende anche l’ipotesi in cui il contagio sia derivato dalla contaminazione del sangue “proprio” del paziente durante un’operazione di emodialisi, a causa di una insufficiente “pulizia” della macchina dalle sostanze ematiche lasciate da altro paziente.

La Cassazione ha, quindi, rigettato il ricorso del Ministero.