Il 23 luglio 2103 mi sono stati notificati altri due preavvisi di rigetto, per un totale, sino ad oggi, di settanta preavvisi.
Entrambi i clienti, eredi di danneggiati deceduti, sono stati esclusi per il mancato rispetto del termine di 5 anni previsto dall’art. 5, comma 1, lett. a) del decreto moduli, senza tener conto, innanzi tutto, che gli stessi avevano agito domandando danni propri, danni per i quali lo stesso art. 5 comma 1 lett. b) del decreto prevede un termine prescrizionale decennale, inoltre che nei relativi giudizi risarcitori la prescrizione non è stata eccepita.
Il Ministero, quindi, pare orientato a non applicare una norma contenuta in un provvedimento che l’ente stesso ha emanato.
Una dei due clienti, coniuge di un emofilico deceduto, è stata esclusa anche per un contagio anteriore al 24 luglio 1978, nonostante il marito fosse stato sottoposto a plurime emotrasfusioni, alcune posteriori alla data sopra indicata.
Pare evidente, a quest’ultimo proposito, che le recenti sentenze del TAR Lazio, che hanno dichiarato illegittimo l’art. 5 comma 2 del decreto moduli, non abbiano per l’Amministrazione alcun rilievo.
Il testo delle comunicazioni è identico a quelle già postate in passato.
L’ultima PEC ricevuta porta come protocollo il numero 5565 del 23 luglio 2013.
(aggiornamento al 26 luglio 2013)
Alberto Cappellaro