Con sentenza n. 7928 del 9 agosto 2013 il TAR Lazio ha deciso un altro ricorso, tra i circa quaranta pendenti, l’ultimo tra quelli discussi all’udienza del 10 aprile 2013.
In merito alla prescrizione il TAR ha confermato quanto già statuito nelle pronunce depositate il 16 luglio scorso, ribadendo che l’applicazione dell’istituto, anche qualora non fosse prevista dalla normativa di settore, sarebbe comunque imposta dalla legge.
Secondo i giudici amministrativi, pertanto, i prescritti non possono essere ammessi alla fase di stipula delle transazioni.
Il TAR, al contempo, ha anche ribadito che è illegittimo l’art. 5 comma 2 del decreto moduli, che esclude dalle transazioni coloro che sono stati contagiati prima del 24 luglio 1978, norma ritenuta non conforme, tra l’altro, all’orientamento della Cassazione.
Conseguentemente, il TAR ha annullato il Decreto impugnato nella suddetta parte, nei confronti dei danneggiati che hanno promosso i procedimenti decisi con la pronuncia qui esaminata.
Il TAR, infine, chiamato ad esprimersi sulla congruità delle cifre riconosciute ai trasfusi occasionali, ha statuito che, anche in questo caso, sarebbero “adeguatamente rispettati” i “limiti dell’analogia e coerenza” con le transazioni del 2003, considerato che tali somme rispetterebbero i “limiti massimi inderogabili entro cui determinare i singoli importi transattivi”.
Alberto Cappellaro e Sabrina Cestari