Un cliente dello studio aveva ottenuto, con sentenza passata in giudicato, il riconoscimento del diritto alla rivalutazione integrale dell’indennizzo ex lege 210/92, inclusi i ratei maturandi.
Al momento della liquidazione della sentenza i ratei venivano però adeguati solo fino al 31 maggio 2010, in quanto era all’epoca in vigore l’art. 11 comma 13 del decreto legge 78/2010, che negava la rivalutazione integrale.
Dopo che la predetta norma veniva dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale, il cliente chiedeva invano l’esecuzione integrale della sentenza, senza ricevere dal Ministero alcun riscontro, e si vedeva pertanto costretto ad azionare il titolo ottenuto in sede in ottemperanza.
Accogliendo il ricorso, con sentenza 1100/2013 il TAR Veneto ha ordinato al Ministero della salute di adeguare l’indennizzo per intero, provvedendo altresì al pagamento degli arretrati ancora dovuti, condannando anche l’Amministrazione al pagamento delle spese del giudizio.
Alberto Cappellaro