Il Tribunale di Bergamo aveva riconosciuto ad un cliente dello studio, nel 2009, il diritto all’adeguamento integrale dell’indennizzo ex lege 210/92.
Diritto negato invece dalla Corte di appello di Brescia, in applicazione dell’art. 11 comma 13 del decreto legge 78/2010, a norma del quale “la L. 25 febbraio 1992, n. 210, art. 2, comma 2 e successive modifiche, si interpreta nel senso che la somma corrispondente all’importo della indennità integrativa speciale non è rivalutato secondo il tasso di inflazione”.
La sentenza di secondo grado era stata pertanto impugnata in Cassazione, la quale, con ordinanza n. 21258/2013, preso atto che “la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 293 del 2011, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 11, commi 13 e 14, ritenendo tale disciplina non conforme al canone di ragionevolezza”, ha concluso, ribadendo principi ormai consolidati, che “in tema di danni da trasfusione e somministrazione di emoderivati, l’indennità integrativa speciale, prevista dalla L. n. 210 del 1992, art. 2, comma 2 è soggetta a rivalutazione annuale, in seguito alla sentenza della Corte costituzionale n. 293 del 2011, che ha dichiarato illegittima l’esclusione della rivalutazione per violazione del principio di uguaglianza, rispetto alla disciplina, introdotta con la L. n. 244 del 2007, art. 2, comma 363, dei danni da somministrazione di talidomide (Cass. ord. n. 10769 del 27 giugno 2012 e n. 29080 del 27 dicembre 2012)”.
La Suprema Corte ha inoltre evidenziato, ancora una volta, che sarebbe manifestamente infondato “sostenere che essendo stato individuato, dalla citata pronunzia della Corte Costituzionale, come tertium comparationis la Legge in materia di talidomide n. 244 del 2007, la decorrenza dell’adeguamento rivalutativo dovrebbe fissarsi dalla data di entrata in vigore di quest’ultima legge. Non è infatti questo il dictum della Corte Costituzionale, perché questa non ha posto limiti temporali alla pronunzia di incostituzionalità, e la relativa statuizione non poteva che competere esclusivamente al Giudice delle leggi; al contrario, la Corte ha dichiarato incostituzionale anche la L. n. 122 del 2010, comma 14 il quale disponeva la cessazione degli effetti di tutti i provvedimenti emanati al fine di rivalutare l’indennità integrativa speciale”.
Alberto Cappellaro