Risarcimento: la Cassazione ribadisce la responsabilità ante 78


 

 

Con sentenza n.19995/2013 la Corte di cassazione ha ribadito alcuni principi, ormai pacifici, in materia di responsabilità del Ministero della salute per contagi da sangue o emoderivati infetti.

La pronuncia evidenzia come sia ormai “consolidato orientamento di questa Corte che … sussisteva a carico del Ministero della sanità (oggi Ministero della salute), anche prima dell’entrata in vigore della L. 4 maggio 1990, n. 107, un obbligo di controllo e di vigilanza in materia di raccolta e distribuzione di sangue umano per uso terapeutico; sicché il giudice, accertata l’omissione di tali attività con riferimento alle cognizioni scientifiche esistenti all’epoca di produzione del preparato, ed accertata l’esistenza di una patologia da virus HIV, HBV o HCV in soggetto emotrasfuso o assuntore di emoderivati, può ritenere, in assenza di altri fattori alternativi, che tale omissione sia stata causa dell’insorgenza della malattia e che, per converso, la condotta doverosa del Ministero, se fosse stata tenuta, avrebbe impedito il verificarsi dell’evento (per tutte: Cass. Sez. Un., 11 gennaio 2008, n. 576)”.

La Corte ha anche ribadito che la responsabilità dell’Amministrazione “può agevolmente ricavarsi nell’omissione, da parte del Ministero, dei controlli, consentiti dalle conoscenze mediche e dei più datati parametri scientifici del tempo, sull’idoneità del sangue ad essere oggetto di trasfusione (tra le altre e specificamente: Cass. 14 luglio 2011, n. 15453), in epoca anche anteriore alla più risalente delle scoperte dei mezzi di prevenibilità delle relative infezioni, individuabile nel 1978”.

Ne consegue che, “in caso di concretizzazione del rischio che la regola violata tende a prevenire, non può prescindersi dalla considerazione del comportamento dovuto e della condotta nel singolo caso in concreto mantenuta, tanto che il nesso di causalità, che i danni conseguenti a quest’ultima astringe costituendone lo specifico risultato, rimane presuntivamente provato (cfr. Cass. Sez. Un., 11 gennaio 2008, nn. 582 e 584; Cass. 27 aprile 2011, n. 9404; Cass. 29 agosto 2011, n. 17685)”, con la conseguenza che deve qualificarsi erronea la sentenza che “addossa al danneggiato l’onere di provare la colpa del ministero nel processo di diffusione dei virus trasmissibili con la trasfusione al momento della medesima, sussistendo invece in capo a quello, anche in considerazione del principio della vicinanza della prova, l’onere di vincere la presunzione suddetta e di provare di aver adottato le condotte necessarie per evitare la “contagiosità” – in rapporto ad uno qualunque dei detti virus o di altri trasmissibili nello stesso modo, purché almeno noti, a prescindere dalla conoscenza di strumenti di prevenzione specifica – del sangue destinato alla trasfusione che ha provocato il danno per cui è causa”.

Peraltro, come ribadito dalla Suprema Corte nella sentenza n. 19965/13, “il dovere del Ministero della salute di vigilare attentamente sulla preparazione ed utilizzazione del sangue e degli emoderivati postula l’osservanza di un comportamento informato a diligenza particolarmente qualificata”, con la conseguenza che lo stesso è tenuto “ad un comportamento attivo di vigilanza, sicurezza ed attivo controllo in ordine all’effettiva attuazione da parte delle strutture sanitarie addette al servizio di emotrasfusione di quanto ad esse prescritto al fine di prevenire ed impedire la trasmissione di malattie mediante il sangue infetto (cfr. Cass., 28/9/2009, n. 20765, e, da ultimo, Cass., 23/5/2011, n. 11301), non potendo invero considerarsi esaustiva delle incombenze alla medesima in materia attribuite la quand’anche assolta mera attività di normazione (emanazione di decreti, circolari, ecc.)”.

 

 

Alberto Cappellaro