Con sentenza n. 3047 dell’11 febbraio 2014 la Corte di cassazione ha ribadito che “alle componenti essenziali di ratei di prestazioni previdenziali o assistenziali non liquidate si applica la prescrizione ordinaria decennale”, non quella quinquennale disciplinata dall’art. 2948, comma 1 n. 4, codice civile, come sosteneva invece il Ministero della salute.
La Corte ha anche ricordato che per “componente essenziale” si intende qualsiasi somma, compresi gli accessori che costituiscono parte integrante del credito base, quindi, nel caso dell’indennizzo ex lege 210/92, sia i bimestri non liquidati, incluso quanto dovuto a titolo di rivalutazione dell’indennità integrativa speciale, sia gli interessi legali sui ratei versati in ritardo.
La prescrizione quinquennale sarebbe applicabile solo qualora questi importi fossero già stati liquidati o quanto meno messi a disposizione dell’avente diritto, senza essere stati ancora riscossi.
Pertanto, quando il danneggiato pretende l’adeguamento del capitale ricevuto, in altre parole la rivalutazione integrale dell’indennizzo, il pagamento del solo capitale non equivale a messa a disposizione delle ulteriori somme dovute a titolo di rivalutazione, e la prescrizione per ottenere l’adeguamento sui bimestri già ricevuti rimane pertanto decennale, a decorrere dalla scadenza di ogni singolo rateo.
Alberto Cappellaro