Transazioni: commento al Consiglio di Stato


 

Come abbiamo anticipato in un precedente articolo, con sei sentenze depositate il 28 marzo 2014 il Consiglio di Stato ha dichiarato che l’illegittimità del Decreto Moduli, emanato nel 2012, provvedimento, si ricorda, che disciplina i criteri di accesso alle transazioni, dovrebbe essere contestata avanti al giudice civile.

Il Consiglio di Stato ha altresì annullato le decisioni con le quali il TAR Lazio, lo scorso anno, aveva dichiarato illegittima la norma che esclude dalle transazioni coloro che si sono contagiati prima del 24 luglio 1978, norma che, pertanto, riacquista purtroppo piena efficacia.

Il principio statuito dal Consiglio di Stato non convince, né appare decisivo quanto statuito in motivazione, ove si legge che, nell’impugnare il Decreto Moduli, i danneggiati avrebbero azionato diritti soggettivi, diritti, peraltro, sui quali il provvedimento contestato non inciderebbe, considerato che lo stesso non impone alle parti di aderire alle transazioni, al contrario, secondo il Consiglio di Stato, coloro che “non vi aderiscano, ritenendo inaccettabili le limitazioni imposte”, potranno proseguire“le azioni risarcitorie in sede civile; così come faranno coloro che, stando ai criteri dettati con i provvedimenti impugnati in primo grado, risultino esclusi dalle procedure di transazione”.

Principi questi che hanno come ovvio effetto quello di lasciare privi di tutela coloro che fossero esclusi dalle transazioni per effetto di una scelta arbitraria ed immotivata dell’Amministrazione, profilo, a nostro parere, di sicura competenza del giudice amministrativo, profilo che, tuttavia, il Consiglio di Stato omette di valutare nelle succitate sentenze.

Occorrerà ora vedere come il TAR del Lazio recepirà queste tesi nei numerosi procedimenti ancora pendenti ed in quelli che verosimilmente verranno radicati nel prossimo futuro, tesi che al momento paiono essere state recepite in maniera totalmente acritica.

 

Alberto Cappellaro e Sabrina Cestari