Equa riparazione: approvato l’emendamento del Governo


 

Il 7 agosto 2014 la Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva l’art. 27 bis del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, norma concernente la “procedura per ristorare i soggetti danneggiati da trasfusione con sangue infetto, da somministrazione di emoderivati infetti o da vaccinazioni obbligatorie”.

Nei prossimi giorni il provvedimento verrà promulgato e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

Il testo approvato dal Parlamento è il seguente:

1. Ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che hanno presentato entro la data del 19 gennaio 2010 domanda di adesione alla procedura transattiva, nonché ai loro aventi causa nel caso in cui nelle more sia intervenuto il decesso, è riconosciuta, a titolo di equa riparazione, una somma di denaro, in un’unica soluzione, determinata nella misura di euro 100.000 per i danneggiati da trasfusione con sangue infetto e da somministrazione di emoderivati infetti e nella misura di euro 20.000 per i danneggiati da vaccinazione obbligatoria. Il riconoscimento è subordinato alla verifica del possesso dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 28 aprile 2009, n. 132, e alla verifica della ricevibilità dell’istanza. La liquidazione degli importi è effettuata entro il 31 dicembre 2017, in base al criterio della gravità dell’infermità derivatane agli aventi diritto e, in caso di pari entità, secondo l’ordine del disagio economico, accertato con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, nei limiti della disponibilità annuale di bilancio.

2. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, la corresponsione delle somme di cui al comma 1 è subordinata alla formale rinuncia all’azione risarcitoria intrapresa, ivi comprese le procedure transattive, e a ogni ulteriore pretesa di carattere risarcitorio nei confronti dello Stato anche in sede sovranazionale. La corresponsione è effettuata al netto di quanto già percepito a titolo di risarcimento del danno a seguito di sentenza esecutiva.

3. La procedura transattiva di cui all’articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, prosegue per i soggetti che non intendano avvalersi della somma di denaro, a titolo di equa riparazione, di cui al comma 1 del presente articolo. Per i medesimi soggetti si applicano, in un’unica soluzione, nei tempi e secondo i criteri di cui al medesimo comma 1, i moduli transattivi allegati al decreto del Ministro della salute 4 maggio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio 2012.

4. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1 si provvede nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente iscritte nello stato di previsione del Ministero della salute, di cui all’articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”.

Con questa norma il Governo propone, ancora una volta senza alcun previo confronto con le Associazioni di categoria e i Legali dei danneggiati, di ristorare, con una somma una tantum, coloro che hanno presentato domanda di adesione alle transazioni, ovvero i loro aventi causa, qualora l’istante sia deceduto.

Gli importi offerti, che dovrebbero essere liquidati entro il 31 dicembre 2017 sulla base di una graduatoria redatta secondo i criteri previsti dal comma 1 (gravità della patologia e indice di disagio economico), sono:

– 100.000,00 euro per i danneggiati da sangue infetto;

– 20.000,00 euro per quelli da vaccinazione obbligatoria.

I requisiti per poter presentare la domanda dovrebbero essere i seguenti:

a) sussistenza di un danno da trasfusione o da somministrazione di emoderivati infetti o da vaccinazione obbligatoria;

b) avvenuta presentazione dell’istanza transattiva entro il 19 gennaio 2010;

c) esistenza del nesso di causa tra patologia e trattamento subito ed ascrizione del danno conseguente ad una delle otto categorie disciplinate dalla tabella A di cui al D.P.R. 834/81.

Pertanto, dovrebbero poter presentare l’istanza:

– gli esclusi dalle transazioni con provvedimento definitivo;

– coloro che hanno ricevuto un semplice preavviso di rigetto;

– i c.d. “prescritti”, ovvero coloro che non rispettano i requisiti previsti dall’art. 5 comma 1 del decreto moduli;

– coloro che si sono contagiati prima del 24 luglio 1978.

E’ al momento ancora dubbio il significato dell’espressione “verifica della ricevibilità dell’istanza”, l’ipotesi più attendibile è che ci si riferisca al rispetto delle modalità di presentazione dell’istanza di accesso a questa nuova procedura, modalità, peraltro, ad oggi ancora ignote.

Altrettanto dubbia è la disponibilità di fondi sufficienti a finanziare l’intera operazione, considerato che il testo approvato dal Parlamento prevede che “agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1 si provvede nei limiti delle risorse finanziarie disponibili”, un’espressione che potrebbe far pensare che il Governo si riservi il diritto di prorogare, in futuro, i termini di pagamento, adducendo a giustificazione la mancanza di fondi.

In definitiva, non appare ancora chiaro se la proposta oggetto della norma qui esaminata sia espressione di una seria volontà del Governo di cercare una soluzione politica della vicenda, ovvero solo il tentativo di guadagnare ulteriore tempo, anche a fronte dei numerosi ricorsi pendenti avanti alla Corte europea dei diritti dell’uomo.

Qualora fosse vera la prima ipotesi, ciascuno dei danneggiati dovrà valutare la sua posizione personale con il proprio legale, al fine di decidere se sia più conveniente accettare l’offerta o proseguire il giudizio.

Coloro che non aderiranno alla procedura proseguiranno il percorso transattivo e verranno quindi ammessi alla stipula solo se rispettano tutti i parametri previsti nel decreto moduli.



Alberto Cappellaro  e Sabrina Cestari