L’art. 2 comma 7 della legge 210/92 riconosce un indennizzo aggiuntivo, pari al massimo al 50% dell’indennizzo base, ai “danneggiati che contraggono più di una malattia ad ognuna delle quali sia conseguito un esito invalidante distinto” (c.d. doppia patologia).
Secondo il Ministero della salute questa disposizione dovrebbe intendersi nel senso che una eventuale ulteriore patologia, rispetto all’epatite, possa essere considerata doppia patologia solo qualora la stessa sia direttamente correlata alla trasfusione.
Secondo una più convincente interpretazione, la patologia deve essere qualificata come doppia ogni volta che danneggia in modo irreversibile un organo diverso dal fegato.
Quest’ultima tesi è stata accolta dalla sentenza n. 1438/2014 del Tribunale di Brindisi – sezione lavoro, che ha qualificato doppia patologia la crioglobulinemia contratta dal ricorrente.
Secondo il giudicante, infatti, la crioglobulinemia e l’epatite sono “due patologie assolutamente distinte ed autonome tra loro“, che colpiscono “organi diversi ed hanno un’evoluzione separata ed indipendente“, inoltre “non vi è dubbio che entrambe siano riconducibili alla trasfusione di sangue, mentre il fatto che l’epatite C derivi direttamente dalla trasfusione, nel senso che il virus dell’epatite C si è prima localizzato nel fegato ed ha poi colpito altri organi, non è sufficiente per concludere che la seconda patologia costituisca un aggravamento della prima; diversamente opinando, non si comprende quando potrebbe parlarsi di doppia patologia e non di aggravamento“.
Il Tribunale ha pertanto riconosciuto al ricorrente l’indennizzo aggiuntivo richiesto.
Ringrazio Patrizia, utente del sito, per la segnalazione.
Alberto Cappellaro