Indennizzo: gli interessi vanno chiesti a chi paga i relativi ratei


 

 

Con sentenza n. 6336/2014 la sezione lavoro della Corte di cassazione si è chiesta se le cause nelle quali il danneggiato domanda il pagamento degli interessi su ratei di indennizzo versatigli in ritardo vadano proposte nei confronti del Ministero della salute, ovvero dell’ente che ha erogato i relativi ratei.

La Suprema Corte ha optato per la seconda soluzione, pertanto, se i ratei versati in ritardo sono stati pagati da una Regione o da una ASL, la causa per ottenere gli interessi moratori deve essere promossa contro l’ente erogante.

La Cassazione ha altresì confermato che le altre cause in materia di indennizzo devono essere promosse contro il Ministero della salute.

Invero, secondo la Corte non è “in discussione la legittimazione passiva del Ministero della salute a decidere … la domanda giudiziale proposta dal danneggiato che rivendichi detta prestazione assistenziale“, essendo invece oggetto del giudizio “la domanda … di pagamento degli interessi per tardiva corresponsione dell’indennizzo spettante a F.R., a cura della Regione (omissis) con decreto di liquidazione del 16 aprile 2003“.

Secondo i giudici di legittimità “si comprende allora come si verta in tema di responsabilità da tardivo inadempimento … In tema di obbligazioni pecuniarie, il debito degli interessi moratori …  presuppone l’esistenza di un’obbligazione, ma trova la sua causa immediata nella mora, ossia nel ritardo colpevole dell’adempimento, fonte esclusiva e diretta della responsabilità del debitore per il risarcimento del danno sofferto dal creditore a seguito e per effetto del ritardato pagamento“.

Pertanto, “poiché dunque la causa petendi della domanda di F.R. è costituita dagli interessi per la mora nel pagamento compiuto dalla Regione (omissis), appare evidente la … esclusiva legittimazione passiva” di quest’ultima, “al di là di ogni questione più generale in ordine ad essa in merito alla domanda di indennizzo ai sensi della L. n. 210 del 1992“.

In conclusione, la Corte ha affermato il seguente principio di diritto: “Ferma la legittimazione passiva del Ministero della salute in tema di controversie relative all’indennizzo previsto dalla L. 25 febbraio 1992, n. 210, in favore di soggetti che abbiano riportato danni irreversibili a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati e da questi ultimi proposte per l’accertamento del diritto al beneficio, sussiste tuttavia la legittimazione della Regione, che abbia provveduto al pagamento dell’indennizzo in linea capitale, nella causa promossa dal danneggiato per il pagamento degli interessi maturati per la sua tardiva corresponsione, secondo gli ordinari principi in materia di inadempimento delle obbligazioni civili“.

 

Alberto Cappellaro