Con sentenza n. 25965/2014 la Corte di cassazione, nel rigettare una richiesta di rinvio presentata dal difensore del danneggiato, richiesta giustificata dall’esigenza di “attendere l’esito della procedura di equa riparazione di cui al D.L. n. 90 del 2014, art. 27-bis”, ha chiarito che, per aderire a tale procedura, non occorre avere una causa di risarcimento pendente.
Secondo la Cassazione “la protrazione della pendenza” di tale causa è, ai fini sopra citati, “del tutto neutra”.
La corresponsione dell’equa riparazione, infatti, “non è affatto esclusa da un’eventuale soccombenza sulla domanda risarcitoria”, del resto “la diversità di natura e funzione delle due erogazioni ben fonda la possibilità di una loro coesistenza ed anzi di una reciproca indifferenza, salva sola la previsione della detrazione”, dai 100.000,00 euro, dell’eventuale risarcimento già percepito.
Questa pronuncia potrà essere utilizzata da coloro ai quali dovesse essere inopinatamente negata l’equa riparazione, in ragione della mancata pendenza della lite, anche a seguito di deposito di sentenza negativa passata in giudicato.
Alberto Cappellaro