Come avevo anticipato in un mio precedente commento, a mio giudizio il nuovo art. 7 comma 3 numero 3bis c.p.c. dovrebbe interpretarsi nel senso che le cause in cui si chiede la sola rivalutazione integrale dell’indennizzo (o meglio della quota di indennizzo determinata con riferimento all’Indennità integrativa speciale) rimangano di competenza del giudice del lavoro.
In una recente ordinanza, segnalatami dal Collega Stefano Bertone del foro di Torino (che ringrazio), il Tribunale di Torino ha condiviso questa impostazione, ritenendo che queste controversie non si fondino “sul ritardato pagamento della somma, ma sulla necessità o meno di rivalutare entrambe le voci dell’indennizzo” e che rimangano pertanto di competenza dei Tribunali del lavoro.
Devo anche segnalare, per completezza, che nel corso di un recente convegno tenutosi a Milano, il Dott. Luigi De Angelis, già consigliere della sezione lavoro della Corte d’ appello di Milano e futuro presidente della stessa sezione presso la Corte di appello di Genova, ha affermato che a suo giudizio queste cause dovrebbero oggi invece rientrare nella competenza esclusiva del Giudice di Pace.
Date queste premesse, non escludo che prima o poi su questa questione sia costretta a pronunciarsi la Corte di cassazione: a riprova della scarsa chiarezza cui il legislatore ci ha ormai abituato nella formulazione delle leggi.
Alberto Cappellaro