Indennizzo: stanziati i fondi, ma non tutto è risolto


L’articolo 1, comma 186, della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015), così dispone: “Agli oneri finanziari derivati dalla corresponsione degli indennizzi di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, erogati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 maggio 2000, pubblicato a decorrere dal 1 gennaio 2012 fino al 31 dicembre 2014 e degli oneri derivanti dal pagamento degli arretrati della rivalutazione dell’indennità integrativa speciale di cui al citato indennizzo fino al 31 dicembre 2011, si provvede mediante l’attribuzione alle medesime regioni e province autonome di un contributo di 100 milioni di euro per l’anno 2015, di 200 milioni di euro per l’anno 2016, di 289 milioni di euro per l’anno 2017 e di 146 milioni di euro per l’anno 2018. Tale contributo è ripartito tra le regioni e le province autonome interessate con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, da adottare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in proporzione al fabbisogno derivante dal numero degli indennizzi corrisposti dalle regioni e dalle province autonome, come comunicati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome entro il 31 gennaio 2015, previo riscontro del Ministero della salute”.

Con tale norma sono stati stanziati dei fondi, da trasferire alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, per rimborsare ai predetti enti gli importi dagli stessi anticipati per pagare ai danneggiati:

– i bimestri dell’indennizzo ex lege 210/92 dai medesimi anticipati, nel periodo 1 gennaio 2012 – 31 dicembre 2014;

– gli arretrati della rivalutazione dell’indennità integrativa speciale fino al 31 dicembre 2011.

Lo stanziamento complessivo è pari a 735 milioni di Euro, dei quali:

– 100 milioni di euro per l’anno 2015;

– 200 milioni di euro per l’anno 2016;

– 289 milioni di euro per l’anno 2017;

– 146 milioni di euro per l’anno 2018.

La somma stanziata viene apparentemente incontro alla richiesta delle Regioni e delle Province autonome, che con in un comunicato del 29 maggio 2014 avevano quantificato il loro credito in “oltre 700 milioni di euro”.

Peraltro, per quanto concerne la procedura di rimborso la norma qui commentata si limita a prevedere che:

– entro il 31 gennaio 2015 la Conferenza delle Regioni, si presume sulla base delle informative ricevute dalle Regioni interessate, deve comunicare allo Stato il fabbisogno dei singoli enti locali;

– tale comunicazione deve essere riscontrata dal Ministero della salute;

– entro l’1 marzo 2015, 60° giorno successivo all’1 gennaio 2015, data di entrata in vigore della norma, il Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute e sentita la Conferenza Stato – Regioni, deve ripartire con decreto i fondi, “in proporzione al fabbisogno derivante dal numero degli indennizzi corrisposti” da ciascun singolo ente.

A tal proposito, l’avviso di convocazione della prossima riunione della Conferenza delle Regioni, fissata per il 28 gennaio prossimo, non riporta la legge 210/92 tra gli argomenti all’ordine del giorno.

La procedura contemplata dalla norma qui esaminata, pertanto, prevede tempi tutt’altro che certi.

Inoltre, considerato che la legge di stabilità non prevede fondi per i bimestri successivi al 31 dicembre 2014, inclusi quelli del corrente anno, non sembra azzardato temere che le Regioni con maggiori difficoltà economiche utilizzino le somme stanziate per pagare i ratei futuri, ritardando il versamento degli arretrati della rivalutazione, oppure corrispondano solo questi ultimi, persistendo invece nel non liquidare con regolarità i bimestri.

Alberto Cappellaro e Sabrina Cestari

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