Riporto l’articolo pubblicato da Sabrina Cestari sul proprio sito, che dà conto di due nuove pronunce della Suprema Corte in materia di scomputo dell’indennizzo, dove si evidenzia in particolare l’illegittimità della eventuale detrazione di ratei di indennizzo percepiti dopo il deposito della sentenza che liquida il risarcimento del danno.
Alberto Cappellaro
Con la sentenza n. 2785 del 12/02/2015 la Cassazione civile sez. VI ha chiarito che in applicazione del criterio della cd. compensatio lucri cum damno, la detrazione dall’importo riconosciuto a titolo di risarcimento del danno complessivo riguarda solo le somme già versate dal Ministero a titolo di indennizzo ai sensi della L. n. 210 del 1992 e non quelle che l’Amministrazione sarebbe tenuta ancora a corrispondere a quel titolo ai sensi dell’art. 2. La Suprema Corte ha ritenuto, invero, il motivo prospettato dal Ministero privo di fondamento: “atteso che non si comprende come la Corte (d’Appello) avrebbe potuto applicare il principi della compensatio se non con riferimento con quanto fosse risultato già percetto dal danneggiato e, quindi, da lui effettivamente ottenuto, al momento della sua pronuncia, come in effetti ha fatto. In pratica, a fronte di un danno accertato e liquidato la Corte (d’Appello), ad avviso del Ministero, avrebbe dovuto considerare incidente quanto dovuto a titolo di indennizzo ancorché sulla base di presupposti non ancora verificati.” La Cassazione evidenzia in sentenza che la tesi del Ministero comporterebbe che si dovrebbe applicare una compensazione fra una posta risarcitoria effettiva e correlata a danno già liquidato perché certo e/o verificatosi ed un indennizzo ancora futuro ed incerto.
Con la sentenza n. 1133 del 22/01/2015 la Cassazione civile sez. III ha chiarito un altro punto in tema di compensatio, respingendo una censura del Ministero volta a sottrarre dalla somma dovuta a titolo di risarcimento del danno iure proprio alla vedova ed ai figli di un danneggiato quanto versato in vita per indennizzo al proprio congiunto defunto. La Suprema Corte ha giudicato il motivo prospettato dal Ministero inammissibile per ragioni procedurali ed infondato in punto di diritto: “posto che la somma versata per indennizzo ai sensi della L. n. 210 del 1992, competeva al de cuius in proprio, mentre nella fattispecie gli eredi hanno chiesto il risarcimento del danno iure proprio. Trattandosi di soggetti titolari diversi non appare possibile la compensatio.”
Avvocato Sabrina Cestari