L’8 settembre scorso ho ricevuto, via PEC, una comunicazione con la quale il Ministero della salute preannuncia il rigetto di una domanda di accesso alle transazioni, presentata dagli eredi di un danneggiato deceduto in conseguenza di un’epatite contratta nel corso degli anni ’80.
Secondo l’Amministrazione la domanda non sarebbe “accoglibile in quanto non risulta pendente il contenzioso avente ad oggetto il riconoscimento del danno iure hereditatis, atteso che si è formato il giudicato sulla sentenza della Corte di appello di (omissis) n. (omissis)“.
I clienti avevano rifiutato la proposta di equa riparazione (ovvero i 100 mila euro).
Il contenuto della missiva suggerisce alcune riflessioni.
Trova innanzi tutto conferma che, per accedere alle transazioni, è necessario avere un giudizio pendente al momento della firma dell’atto transattivo.
Parrebbe inoltre ripreso l’esame delle pratiche transattive, anche se verosimilmente solo di coloro che hanno rifiutato la proposta di equa riparazione.
Sembrerebbero infine trovare conferma le voci secondo le quali il Ministero considererebbe ammissibili le sole domande di eredi che abbiano chiesto, nel giudizio risarcitorio, (solo o anche) i danni del deceduto, ovvero quelli iure hereditatis, mentre dovrebbero essere respinte le domande degli eredi che abbiano promosso un contenzioso, tuttora pendente, nel quale i medesimi abbiano chiesti solo i danni propri.
Non mancherò di comunicare eventuali ulteriori novità.
Alberto Cappellaro