Come anticipato, la circolare concernente le modalità di presentazione delle domande di adesione alla transazione è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 246 del 22 ottobre 2009 (ringrazio, in proposito, il Collega Marco Calandrino del Foro di Bologna per avermene trasmesso il testo).
Il termine per presentare le domande è di 90 giorni e scadrà quindi il 20 gennaio 2010.
Sul sito del Ministero è stata anche aperta una pagina specificatamente dedicata alle transazioni, sulla quale è reperibile il modello di domanda, che dovrà essere compilata dai legali dei danneggiati e trasmessa al Ministero in via informatica ovvero cartacea.
La lettura di questo documento suggerisce alcune osservazioni.
Dalle istruzioni della domanda si apprende innanzi tutto che le domande presentate da coloro che non hanno mai richiesto l’indennizzo ex lege 210/92 non verranno “prese in considerazione per la transazione“.
Qualora la domanda di indennizzo sia stata presentata, invece, appare di tutta evidenza come non sia stata prevista l’ipotesi della domanda ancora pendente (come ad esempio, nel caso di indennizzo negato in via amministrativa, con il danneggiato che ha promosso la causa avanti al giudice del lavoro, magari anche ottenuto una consulenza tecnica medico legale favorevole ma non ancora la sentenza).
Appare inoltre assai curiosa l’obbligatorietà, nella sezione dedicata al “contenzioso giurisdizionale“, dell’indicazione del parametro “data notifica sentenza“: non è affatto scontato, infatti, che una sentenza già pubblicata sia stata notificata alla controparte (al fine, ovviamente, di far decorrere il termine breve per l’impugnazione).
E quindi, vien da chiedersi cosa si dovrà indicare in tale campo se la sentenza non è mai stata notificata, considerato che secondo le istruzioni del documento qui esaminato “se è stata emessa la sentenza deve essere valorizzata la Data notifica“. In proposito credo che sarebbe opportuno un chiarimento del Ministero.
Va segnalato, infine, che tra i documenti “necessari” da allegare alla domanda manca il verbale della Commissione (o il decreto ministeriale ovvero la sentenza) che accerti, nel caso di domanda di indennizzo presentata degli eredi del danneggiato deceduto, l’eventuale nesso tra la malattia e il decesso.
A prescindere da queste considerazioni, non avendo ancora spedito alcuna domanda in via informatica, non so se il sistema consentirà di spedire solo i documenti indicati nel decreto o anche altri (e, in tal caso, quanti).
Nella seconda ipotesi, consiglio di allegare tutto quanto sia utile al fine di una corretta e completa valutazione della posizione del proprio cliente (ad esempio eventuali Consulenze mediche non ancora seguite da sentenza; Consulenze mediche che, in presenza di una mancanza di ascrivibilità tabellare in sede di indennizzo, abbiano invece riconosciuto un danno in sede risarcitoria; eventuali lettere interruttive della prescrizione e così via).
Qualora invece il sistema (ma non credo) permettesse di allegare solo un numero determinato di documenti, si potrebbe aggirare il problema trasmettendo la domanda con i documenti consentiti, farsi assegnare un numero di protocollo e quindi spedire il resto per posta, a mezzo raccomandata.
Sarebbe del resto ben strano (ed anche illegittimo) che il Ministero potesse chiedere, “in qualsiasi fase della procedura, ulteriore eventuale documentazione necessaria per la definizione della procedura transattiva” (art. 4 comma 2 del decreto) e che invece tale facoltà fosse negata ai danneggiati, quanto meno quando la trasmissione dei documenti avvenga in pendenza dei 90 giorni previsti dalla circolare.
Alberto Cappellaro