Rivalutazione: arretrati, Regioni in ordine sparso


 

 

Le Regioni, dopo aver ricevuto la prima rata dei fondi stanziati con l’articolo 1, comma 186, della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015), hanno iniziato a svolgere le attività preparatorie per poter procedere ai pagamenti.

I predetti fondi dovranno essere utilizzati per il “pagamento degli arretrati della rivalutazione dell’indennità integrativa speciale … fino al 31 dicembre 2011”.

Tali attività si stanno svolgendo con criteri tutt’altro che omogenei.

Così ad esempio la Regione Puglia, con delibera della Giunta n. 2095 del 30 novembre 2015, ha stabilito di “destinare l’intera somma … attribuita alla Regione Puglia per il 2015 al pagamento …, in primo luogo, della somme spettanti, nell’anno 2012, per la rivalutazione della quota corrispondente all’I.I.S. ed, inoltre, di una quota percentuale del totale degli arretrati spettanti sino al 31 dicembre 2011, con liquidazione a saldo negli anni successivi”.

Con delibera 1450 del 29 ottobre 2015 la Regione Veneto ha invece optato per una interpretazione più rigorosa della legge, stabilendo espressamente che i fondi verranno utilizzati per pagare gli arretrati fino al 31 dicembre 2011, esclusi invece quelli relativi al periodo 1 gennaio 2012 – 31 dicembre 2012, arretrati che in Veneto, così come in Puglia, ad oggi non sono stati ancora liquidati.

Ulteriormente, con la delibera sopra citata la Regione Puglia ha deciso di “escludere dall’elenco dei beneficiari … tutti coloro ai quali sia già stato corrisposto il pagamento della rivalutazione dell’indennità integrativa speciale … in esecuzione di una sentenza di condanna e coloro che, in esecuzione di una sentenza di condanna, abbiano azionato il loro diritto mediante procedure esecutive e siano in attesa di assegnazione di somme da parte del Giudice dell’Esecuzione”.

Con successiva circolare del 4 marzo 2016 la Regione Puglia ha altresì chiarito che “quei cittadini per i quali il contenzioso giurisdizionale si è concluso con una sentenza di condanna nei confronti del Ministero della salute e/o della Regione“, qualora tale pronuncia non sia ancora stata posta in esecuzione, non vanno, invece, “esclusi dalla liquidazione degli arretrati“.

Criteri diversi da quelli applicati in Lombardia ed in Emilia-Romagna.

Secondo quanto è stato riferito ad alcuni clienti dello studio, infatti, la Regione Lombardia non verserebbe acconti non solo a chi ha in corso procedure esecutive, come in Puglia, ma altresì a chi abbia semplicemente ottenuto una sentenza favorevole, anche se non ancora posta in esecuzione.

La Regione Emilia-Romagna, invece, sta versando un acconto pari al 36% circa del dovuto, salva futura ripetizione delle somme nei confronti di avesse già ricevuto gli arretrati.

Infine, nelle comunicazioni ad oggi inviate ai clienti dello studio da parte delle ASL lombarde si precisa che “nella determinazione della quota spettante sono inclusi gli interessi legali”, analoga statuizione è contenuta nella comunicazione prot. 14771 del 14 dicembre 2015 della Regione Puglia, con riferimento peraltro ai soli “interessi legali maturati per l’anno 2012”.

Il provvedimento della Regione Puglia da ultimo citato esplicita altresì che, qualora “l’assistito abbia instaurato un contenzioso giurisdizionale tuttora pendente”, il pagamento degli arretrati avvenga solo previa acquisizione di “autocertificazione di rinuncia al contenzioso stesso”, rinuncia che ciascun danneggiato potrà sottoscrivere solo dopo attenta valutazione, con il proprio legale, della sua specifica situazione processuale.

 

 

Alberto Cappellaro