Con sentenza n. 1681/15, pubblicata il 9 giugno 2015, il Tribunale di Milano – sezione lavoro, accogliendo integralmente il ricorso da noi presentato nell’interesse dei genitori di una danneggiata da vaccino, ha dichiarato che la base di calcolo dei benefici previsti dalla legge 229/05 è costituita dal rateo ex lege 210/92 rivalutato per intero, quindi anche nella componente determinata con riferimento all’Indennità integrativa speciale.
Il Tribunale ha conseguentemente condannato il Ministero della salute a ricalcolare tanto il mensile liquidato ai sensi dell’art. 1, comma 1, della predetta legge, quanto l’assegno una tantum disciplinato dall’art. 4 del medesimo testo normativo.
Le somme pertanto che l’Amministrazione dovrà corrispondere ai nostri assistiti sono le seguenti:
– 71.055,51 euro, oltre interessi, quale vitalizio ex art. 1, comma 1, legge 229/05;
– 82.907,47 euro, oltre interessi, quale assegno una tantum ex art. 4 legge 229/05.
Il Ministero della salute, rimasto contumace nel giudizio, non ha impugnato la sentenza che è quindi passata in giudicato.
Alberto Cappellaro e Sabrina Cestari