Con ricorso straordinario ex D.P.R. n. 1199/1971, trasmesso inizialmente al Ministero della salute e successivamente al Consiglio di Stato ai fini dell’esame immediato dell’istanza cautelare ivi contenuta, abbiamo impugnato l’esclusione dalle transazioni dei figli di una emotrasfusa, contagiata nel 1970 e successivamente deceduta a causa della malattia.
Gli eredi hanno un contenzioso, tuttora pendente, nel quale hanno agito iure hereditario e iure proprio, e sono stati esclusi dalle transazioni in applicazione dell’art. 5, comma 1, lettera a) del Decreto Moduli, norma che esclude dalla fase di stipula i danneggiati, o i loro eredi, qualora siano trascorsi più di cinque anni tra la domanda di indennizzo e l’inizio del giudizio civile.
Con parere del 28 aprile 2016 il Consiglio di Stato, preso atto che “si evidenziano chiaramente profili di danno grave e non immediatamente riparabile in capo agli odierni ricorrenti, eredi che hanno agito in sede civile sia iure proprio che iure hereditatis”, e vista altresì “la sentenza della Cassazione, SS.UU. civili, 3 febbraio 2016, n. 2050, che ha dichiarato in materia la giurisdizione del giudice amministrativo”, ha ordinato all’Amministrazione, di “riesaminare la posizione” dei ricorrenti “in ordine all’ammissione alle procedure transattive in questione”.
Il Giudice amministrativo, pertanto, allo stato non ha ritenuto motivo sufficiente per rigettare il ricorso né una data di contagio anteriore al 24 luglio 1978, né la circostanza che i nostri assistiti hanno agito in giudizio iure proprio.
Alberto Cappellaro e Sabrina Cestari