Con sentenza n. 5964/16 la Corte di Cassazione ha nuovamente ribadito che i diritti esercitati dagli eredi iure proprio si prescrivono in dieci anni.
Innanzi tutto, la Corte ha ricordato che “la giurisprudenza di questa Corte sulla scia delle ben note pronunce emesse dalle Sezioni Unite in data 11 gennaio 2008 (dalla n. 576 alla n. 584) … ha chiarito che la responsabilità del Ministero della salute per i danni” conseguenti ad emotrasfusioni con sangue ed emoderivati infetti “ha natura extracontrattuale, sicché il diritto al risarcimento è soggetto alla prescrizione quinquennale ai sensi dell’art. 2947 c.c., comma 1, non essendo ipotizzabili figure di reato (epidemia colposa o lesioni colpose plurime) tali da innalzare il termine ai sensi del cit. art. 2947 c.c., comma 3”.
Peraltro, “in caso di decesso del danneggiato a causa del contagio, la prescrizione rimane quinquennale per il danno subito da quel soggetto in vita, del quale il congiunto chieda il risarcimento iure hereditatis, trattandosi pur sempre di un danno da lesione colposa, reato a prescrizione quinquennale …, mentre la prescrizione è decennale per il danno subito dai congiunti della vittima iure proprio in quanto, per tale aspetto, il decesso del congiunto emotrasfuso integra omicidio colposo, reato a prescrizione decennale”.
In altri termini, “ciò che qualifica la fattispecie ai fini del calcolo della prescrizione è, da un lato, il reato che viene invocato come presupposto (lesioni colpose ovvero omicidio colposo) e, dall’altro, il titolo che sta a fondamento della domanda. Pertanto, se i congiunti agiscono iure hereditatis, essi non possono far valere altro che il reato di lesioni, perché quello è il solo reato rispetto al quale il defunto avrebbe potuto avanzare una pretesa risarcitoria diretta; viceversa, qualora essi agiscano iure proprio, cioè chiedendo il risarcimento di un danno diretto da loro patito per la morte del congiunto, allora è invocabile il delitto di omicidio colposo, con la conseguenza che la prescrizione eventualmente più lunga valevole in sede penale è applicabile anche all’azione risarcitoria civile ai sensi dell’art. 2947 c.c., comma 3”, il diritto al risarcimento dei danni iure proprio fatti valere dai ricorrenti si prescrive quindi nel termine decennale previsto per l’omicidio colposo, “delitto … soggetto a prescrizione decennale in base all’art. 157 c.p., comma 1, n. 3), nel testo vigente fino alla modifica di cui alla L. 5 dicembre 2005, n. 251, modifica non applicabile al caso di specie“.
Alberto Cappellaro e Sabrina Cestari