Con sentenza n. 436 del 30 giugno 2016, resa in un caso da noi patrocinato e non impugnata in Cassazione dal Ministero della salute, la sezione lavoro della Corte di appello di Milano ha riconosciuto l’indennizzo ex lege 210/92, con ascrizione all’ottava categoria, ad una nostra assistita il cui quadro clinico è caratterizzato, tra l’altro, “da persistente positività per HCV RNA”.
Quadro che il giudice di primo grado non aveva invece ritenuto sufficiente per riconoscere l’ascrizione tabellare, la contemporanea normalità delle transaminasi equivarrebbe infatti ad “assenza di segni di danni irreversibili”, con la conseguenza che “la patologia … silente” non provocherebbe “alcun danno funzionale” e non sarebbe “pertanto indennizzabile”.
Un giudizio che aveva disatteso la Consulenza medica ammessa in primo grado, che aveva “riconosciuto la presenza di un’intensa attività di replicazione del virus e, dunque, la presenza di un danno funzionale attuale”.
La Corte d’appello, aderendo alle conclusioni della ulteriore perizia medico-legale disposta in secondo grado, evidenzia innanzi tutto come il quadro clinico della danneggiata, oltre ad essere “caratterizzato dalla persistente positività per HCV RNA già a far tempo dalla determinazione effettuata nel primo mese di vita, con livelli di viremia persistentemente intorno alle 200.000 UI/mL, ha avuto, nelle poche determinazioni biochimiche eseguite, livelli di transaminasi ai limiti superiori seppure nella norma, includendo anche la determinazione più recente”.
La Corte rileva inoltre come controlli recenti abbiano “indicato valori di Fibroscan di 8.9 KPa e segni ecografici (milza diametro interpolare 12,5 cm) compatibili e suggestivi della presenza di un quadro di epatite cronica HCV correlato”, evidenziando altresì come dal verbale della C.M.O., ove si negava l’ascrivibilità, emergesse “che dopo 6 mesi dal primo rilievo clinico dell’infezione, F. non solo era soggetto HCV RNA positivo ma aveva valori di transaminasi a ben vedere anormali. Si rammenta che nella comune pratica clinica, si definisce ‘cronica’ l’infezione epatica che perduri (transaminasi alterate e RNA positivo) 6 mesi dopo il primo riscontro”.
Pertanto, preso atto “di un quadro di epatite cronica ascrivibile alla 8a (ottava) categoria della tabella A allegata al D.P.R. n. 834/1981, … menomazione già presente all’atto della deposizione della domanda amministrativa”, la Corte di appello ha dichiarato il diritto della cliente, contagiata dalla madre durante la gestazione, “a percepire l’indennizzo di cui agli artt. 1 e 2 comma 6 l. 210/1992 a far data dal 01 aprile 2002”, condannando il Ministero della salute ad erogare la relativa prestazione.
Alberto Cappellaro e Sabrina Cestari